Art. 225.
                (Diritto alla pensione privilegiata)

  Il  personale  che, per infermita' o lesioni dipendenti da fatti di
servizio,  diviene  invalido  al servizio ferroviario ha diritto alla
pensione privilegiata.
  Per  gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono
quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio.
  Per  gli  stessi effetti, le infermita' o le lesioni si considerano
dipendenti  da  fatti  di  servizio  solo quando questi ne sono stati
causa ovvero concausa efficiente e determinante.
  Ai  fini del riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata,
al  personale ferroviario si applicano le disposizioni degli articoli
73,  77  e  80,  relative  alla  perdita dell'organo superstite, alle
malattie tropicali e al servizio di guerra.