Art. 227.
              (Trattamento di confronto - Aggravamento)

  In  luogo  del  trattamento comprensivo della pensione privilegiata
liquidata  in  applicazione  dell'articolo precedente e della rendita
spettante  in  base  alle  norme  sugli  infortuni sul lavoro e sulle
malattie  professionali,  e'  attribuita, se piu' favorevole, la sola
pensione  liquidata  in  base  agli  anni  ed  allo  stipendio che il
dipendente  avrebbe  raggiunto  se  fosse  rimasto in servizio con la
stessa  qualifica  fino alla data del collocamento a riposo d'ufficio
secondo l'ordinamento vigente all'atto della cessazione dal servizio.
  Il    trattamento    privilegiato    piu'   favorevole   risultante
dall'applicazione   del   precedente   comma  e'  attribuito  in  via
definitiva, salvo quanto disposto dal successivo comma.
  In caso di aggravamento delle infermita' o delle lesioni dipendenti
da  fatti  di  servizio  si  osservano,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni dell'art 70.