Art. 228. (Casi particolari) In caso di ricovero in ospedali psichiatrici di titolari di pensione privilegiata che siano assistiti dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, si applicano le disposizioni concernenti i pensionati di guerra. Nei casi di invalidita' o di morte per fatti di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione privilegiata diretta o di riversibilita' possono avvalersi della facolta' prevista dall'art. 79.