Art. 228.
                         (Casi particolari)

  In  caso  di  ricovero  in  ospedali  psichiatrici  di  titolari di
pensione  privilegiata  che  siano assistiti dall'Opera nazionale per
gli  invalidi  di  guerra, si applicano le disposizioni concernenti i
pensionati di guerra.
  Nei  casi  di invalidita' o di morte per fatti di servizio prestato
in  territori  esteri,  gli aventi diritto alla pensione privilegiata
diretta o di riversibilita' possono avvalersi della facolta' prevista
dall'art. 79.