Art. 229. 
             (Diritto al trattamento di riversibilita') 
 
  In caso di morte in servizio dell'iscritto che  abbia  maturato  10
anni di servizio effettivo ovvero in caso di  morte  del  pensionato,
hanno diritto alla pensione di riversibilita' il coniuge  superstite,
i figli e gli affiliati, i genitori  ed  i  collaterali,  secondo  le
norme stabilite dagli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87. 
  In caso di morte in servizio dell'iscritto che non  abbia  maturato
l'anzianita' di cui sopra, ma che abbia compiuto un  anno  intero  di
servizio effettivo, la vedova e  gli  orfani  minorenni,  di  cui  ai
citati articoli 81 e 82, hanno diritto  ad  una  indennita'  per  una
volta tanto.