Art. 230. 
              (Misura della pensione di riversibilita') 
 
  La pensione di riversibilita' e' pari alle seguenti aliquote  della
pensione di cui era titolare il dante  causa  ovvero,  se  questi  e'
deceduto in servizio, della pensione che gli  sarebbe  spettata  alla
data della morte: 
    a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento; 
    b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: 40  per  cento  per  un
avente titolo; 50 per cento fino a tre aventi titolo;  60  per  cento
per quattro o piu' aventi titolo; 
    c) coniuge superstite con orfani, avuti  dal  matrimonio  con  il
dante causa: con uno o due, 65 per cento; con tre, 70 per cento;  con
quattro o piu', 75 per cento. La quota  di  pensione,  corrispondente
alla differenza tra l'aliquota  determinata  in  rapporto  al  numero
degli  orfani  compartecipi  e  quella  indicata  alla  lettera   a),
spettante al coniuge superstite, viene divisa in parti uguali tra gli
orfani quando alcuno di essi viva separato ovvero sia maggiorenne; 
    d) coniuge superstite con o senza orfani avuti dal matrimonio con
il dante causa, in concorso con figli di  precedente  matrimonio  del
dante causa: 50 per cento al coniuge con o senza figli  propri  e  25
per cento ai figli di precedente matrimonio, qualunque  sia  il  loro
numero. 
  La pensione assegnata al coniuge superstite  con  figli  propri  si
considera  liquidata,  agli   effetti   della   ripartizione,   nella
percentuale che spetterebbe, ai sensi della precedente lettera c), al
nucleo familiare del coniuge stesso, se con  esso  non  concorressero
orfani di precedente matrimonio del dante causa. Nel caso in  cui  il
coniuge  superstite  viva  separato  da  alcuno  dei   figli   propri
compartecipi  ovvero  uno  di  questi  sia  maggiorenne,  al  coniuge
spettano,  in  relazione  alla  composizione   del   proprio   nucleo
familiare,  i  50  sessantacinquesimi,  i  50  settantesimi  o  i  50
settantacinquesimi della pensione assegnata, mentre  agli  orfani  e'
attribuita, per quote uguali, la parte restante. 
  In ogni caso le aliquote spettanti agli orfani minori  del  coniuge
superstite, che con lui convivono, vanno attribuite a quest'ultimo. 
  Qualora venga a cessare la pensione  al  coniuge  superstite  o  ai
figli, le rimanenti quote si modificano secondo le norme  precedenti.
La stessa disposizione si applica per la pensione dei collaterali. 
  Nel caso di separazione personale, di cui all'art. 81, commi quarto
e sesto, la misura dell'assegno  alimentare  che  spetti  al  coniuge
superstite  e'  stabilita  secondo  la  disposizione  dell'art.   88,
penultimo comma.