Art. 230. (Misura della pensione di riversibilita') La pensione di riversibilita' e' pari alle seguenti aliquote della pensione di cui era titolare il dante causa ovvero, se questi e' deceduto in servizio, della pensione che gli sarebbe spettata alla data della morte: a) coniuge superstite ovvero genitori: 50 per cento; b) orfani soli ovvero fratelli e sorelle: 40 per cento per un avente titolo; 50 per cento fino a tre aventi titolo; 60 per cento per quattro o piu' aventi titolo; c) coniuge superstite con orfani, avuti dal matrimonio con il dante causa: con uno o due, 65 per cento; con tre, 70 per cento; con quattro o piu', 75 per cento. La quota di pensione, corrispondente alla differenza tra l'aliquota determinata in rapporto al numero degli orfani compartecipi e quella indicata alla lettera a), spettante al coniuge superstite, viene divisa in parti uguali tra gli orfani quando alcuno di essi viva separato ovvero sia maggiorenne; d) coniuge superstite con o senza orfani avuti dal matrimonio con il dante causa, in concorso con figli di precedente matrimonio del dante causa: 50 per cento al coniuge con o senza figli propri e 25 per cento ai figli di precedente matrimonio, qualunque sia il loro numero. La pensione assegnata al coniuge superstite con figli propri si considera liquidata, agli effetti della ripartizione, nella percentuale che spetterebbe, ai sensi della precedente lettera c), al nucleo familiare del coniuge stesso, se con esso non concorressero orfani di precedente matrimonio del dante causa. Nel caso in cui il coniuge superstite viva separato da alcuno dei figli propri compartecipi ovvero uno di questi sia maggiorenne, al coniuge spettano, in relazione alla composizione del proprio nucleo familiare, i 50 sessantacinquesimi, i 50 settantesimi o i 50 settantacinquesimi della pensione assegnata, mentre agli orfani e' attribuita, per quote uguali, la parte restante. In ogni caso le aliquote spettanti agli orfani minori del coniuge superstite, che con lui convivono, vanno attribuite a quest'ultimo. Qualora venga a cessare la pensione al coniuge superstite o ai figli, le rimanenti quote si modificano secondo le norme precedenti. La stessa disposizione si applica per la pensione dei collaterali. Nel caso di separazione personale, di cui all'art. 81, commi quarto e sesto, la misura dell'assegno alimentare che spetti al coniuge superstite e' stabilita secondo la disposizione dell'art. 88, penultimo comma.