Art. 231. (Misura dell'indennita' una tantum - Criteri di ripartizione) L'indennita' per una volta tanto a titolo di riversibilita' e' pari a tanti dodicesimi della base pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile maturati dal dante causa. La predetta indennita' e' assegnata in misura intera alla vedova sola o che conviva con figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e sempre che non concorrano figli di precedente matrimonio dell'iscritto medesimo. Quando la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti dal matrimonio con il dante causa, l'indennita' viene ripartita nel modo seguente: a) 50 sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non superiore a due; b) 50 settantesimi alla vedova e 20 settantesimi ai figli, se questi sono in numero di tre; c) 50 settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai figli, se questi sono in numero non inferiore a quattro. Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio con il dante causa e figli di precedente matrimonio di quest'ultimo, l'indennita' spetta per due terzi alla vedova con o senza figli propri compartecipi e per un terzo ai figli di precedente matrimonio del dante causa qualunque sia il loro numero. La ripartizione della quota di due terzi tra vedova e figli compartecipi va effettuata nel caso previsto dal terzo comma del presente articolo, applicando le aliquote in esso stabilite in rapporto al numero dei figli compartecipi. L'indennita' spetta per intero ai figli, se la vedova non vi ha diritto. L'indennita' ovvero la quota di essa spettante ai figli va divisa in parti uguali fra loro. In ogni caso, le aliquote dell'indennita' inerenti ai figli avuti dal matrimonio con il dante causa, conviventi con la vedova, sono corrisposte a quest'ultima.