Art. 231.
    (Misura dell'indennita' una tantum - Criteri di ripartizione)

  L'indennita' per una volta tanto a titolo di riversibilita' e' pari
a  tanti  dodicesimi  della base pensionabile quanti sono gli anni di
servizio utile maturati dal dante causa.
  La  predetta  indennita'  e' assegnata in misura intera alla vedova
sola  o  che  conviva con figli avuti dal matrimonio con l'iscritto e
sempre   che   non   concorrano   figli   di   precedente  matrimonio
dell'iscritto medesimo.
  Quando  la vedova viva separata da alcuno o da tutti i figli, avuti
dal  matrimonio  con il dante causa, l'indennita' viene ripartita nel
modo seguente:
    a)  50  sessantacinquesimi alla vedova e 15 sessantacinquesimi ai
figli, se questi sono in numero non superiore a due;
    b)  50  settantesimi  alla  vedova e 20 settantesimi ai figli, se
questi sono in numero di tre;
    c)  50  settantacinquesimi alla vedova e 25 settantacinquesimi ai
figli, se questi sono in numero non inferiore a quattro.
  Qualora concorrano la vedova con o senza figli avuti dal matrimonio
con  il dante causa e figli di precedente matrimonio di quest'ultimo,
l'indennita'  spetta  per  due  terzi  alla  vedova con o senza figli
propri  compartecipi e per un terzo ai figli di precedente matrimonio
del dante causa qualunque sia il loro numero.
  La  ripartizione  della  quota  di  due  terzi  tra  vedova e figli
compartecipi  va  effettuata  nel  caso  previsto dal terzo comma del
presente  articolo,  applicando  le  aliquote  in  esso  stabilite in
rapporto al numero dei figli compartecipi.
  L'indennita'  spetta  per  intero  ai figli, se la vedova non vi ha
diritto.
  L'indennita'  ovvero  la quota di essa spettante ai figli va divisa
in parti uguali fra loro.
  In  ogni  caso, le aliquote dell'indennita' inerenti ai figli avuti
dal  matrimonio  con  il  dante causa, conviventi con la vedova, sono
corrisposte a quest'ultima.