Art. 232. 
(Pensione privilegiata di riversibilita'-  Morte  del  dipendente  in
                       attivita' di servizio) 
 
  Quando la morte del  dipendente  e'  conseguenza  di  infermita'  o
lesioni dipendenti da fatti di servizio, spetta ai congiunti indicati
nell'art. 229 la pensione privilegiata di riversibilita'. 
  La suddetta  pensione  si  calcola  applicando  le  percentuali  di
riversibilita' di cui  all'art.  230  agli  importi  del  trattamento
continuativo di quiescenza e del supplemento previsti dall'art.  226,
primo comma, separatamente considerati. Se alcuno degli aventi titolo
alla riversibilita' ha diritto ad una rendita di  infortunio,  questa
va detratta dall'importo del supplemento a lui spettante. 
  In  luogo  del   trattamento,   comprensivo   della   pensione   di
riversibilita' privilegiata risultante  dall'applicazione  del  comma
precedente e dell'eventuale rendita di infortunio, va  assegnata,  se
piu' favorevole, la pensione di riversibilita'  liquidata  applicando
le percentuali previste  dall'art.  230  alla  pensione  che  sarebbe
spettata al dipendente in base all'art. 227.