Art. 233. 
              (Pensione privilegiata di riversibilita' 
                        Morte del pensionato) 
 
  La disposizione contenuta nell'articolo precedente si applica anche
in caso di morte del titolare di  trattamento  privilegiato  diretto,
quando la morte si  sia  verificata  in  conseguenza  della  medesima
infermita' o lesione che aveva dato diritto a tale trattamento. 
  In caso di morte del titolare del trattamento privilegiato diretto,
che sia  dovuta  ad  altre  cause,  il  trattamento  privilegiato  di
riversibilita'  spettante  ai  familiari  di  cui  all'art.  229   e'
liquidato applicando  le  percentuali  stabilite  dall'art.  230,  al
trattamento privilegiato diretto in godimento. 
  Ai soli effetti indicati nel comma precedente, anche il dante causa
che sia titolare del trattamento previsto dall'art. 226 si considera,
alla data della morte, in godimento del trattamento costituito  dalla
sola pensione, liquidata con il criterio stabilito dall'art. 227