Art. 237.
                        (Riunione di servizi)

  Nel caso in cui il dipendente abbia prestato servizi per i quali e'
previsto  il  trattamento  di  quiescenza a carico del bilancio dello
Stato  o del Fondo pensioni, i vari periodi possono essere riuniti ai
fini  di  un  unico  trattamento  secondo  le  norme  applicabili  in
relazione alla definitiva cessazione dal servizio.
  Il  trattamento  di  quiescenza  sulla  totalita' dei servizi fara'
carico  al  Fondo  pensioni  se la cessazione definitiva dal servizio
abbia luogo presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.