Art. 237. (Riunione di servizi) Nel caso in cui il dipendente abbia prestato servizi per i quali e' previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato o del Fondo pensioni, i vari periodi possono essere riuniti ai fini di un unico trattamento secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio. Il trattamento di quiescenza sulla totalita' dei servizi fara' carico al Fondo pensioni se la cessazione definitiva dal servizio abbia luogo presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.