Art. 238. (Casi particolari di riunione di servizi) Il dipendente dell'amministrazione ferroviaria passato, anteriormente al 15 novembre 1949, ad alta amministrazione statale con diritto a rimanere iscritto al Fondo pensioni consegue un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalita' dei servizi prestati. Tale trattamento, e quello di riversibilita', sono liquidati con le norme della presente parte del testo unico e ripartiti tra il Fondo pensioni e lo Stato in proporzione della durata dei servizi computabili rispettivamente resi dal dipendente. Agli effetti del riparto, il computo si effettua a mese intero, trascurando le frazioni di mese. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale ferroviario transitato in base al regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, al Ministero dei lavori pubblici, per il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie, e successivamente passato ad altra amministrazione statale la tal caso, il servizio reso alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici si considera prestato, ai fini del riparto del trattamento di quiescenza, alle ferrovie dello Stato.