Art. 239. (Ricongiunzione di servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici) La ricongiunzione dei servizi resi all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e ad enti pubblici e' disciplinata dalle disposizioni della parte I, titolo VII, del presente testo unico. Agli effetti della ricongiunzione, il servizio ferroviario e' equiparato al servizio statale.