Art. 239.
(Ricongiunzione  di  servizi resi alle ferrovie dello Stato e ad enti
                              pubblici)

  La  ricongiunzione  dei  servizi  resi  all'Azienda  autonoma delle
ferrovie  dello  Stato  e  ad  enti  pubblici  e'  disciplinata dalle
disposizioni della parte I, titolo VII, del presente testo unico.
  Agli  effetti  della  ricongiunzione,  il  servizio  ferroviario e'
equiparato al servizio statale.