Art. 240. (Disposizioni comuni) In tutti i casi di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che abbia conseguito ii trattamento di quiescenza per il servizio reso in precedenza ne perde il godimento ed e' tenuto alla rifusione prevista dall'art. 117. Ai fini della liquidazione o della riliquidazione del trattamento di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti, si applicano le disposizioni comuni di cui all'art. 118.