Art. 240.
                        (Disposizioni comuni)

  In  tutti  i  casi  di  riunione o di ricongiunzione di servizi, il
dipendente  che  abbia conseguito ii trattamento di quiescenza per il
servizio  reso  in precedenza ne perde il godimento ed e' tenuto alla
rifusione prevista dall'art. 117.
  Ai  fini  della liquidazione o della riliquidazione del trattamento
di quiescenza spettante sulla base dei servizi riuniti o ricongiunti,
si applicano le disposizioni comuni di cui all'art. 118.