Art. 242.
                   (Cumulo di pensioni e stipendi)

  Le disposizioni della parte I, titolo IX, del presente testo unico,
concernenti  il  cumulo di pensioni e stipendi, si applicano anche al
personale ferroviario quando uno di tali trattamenti sia a carico del
Fondo pensioni ovvero del bilancio dell'amministrazione ferroviaria.