Art. 243. (Ritenute) Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in favore del Fondo pensioni, il relativo importo e' trattenuto sull'indennita' per una volta tanto in unica soluzione e sulla pensione mediante ritenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione stessa. Al trattamento di quiescenza a carico del Fondo pensioni si applicano le disposizioni di cui agli articoli 141, ultimo comma, e 143, in materia di ritenute per assistenza sanitaria ed imposte erariali, di sequestro, pignoramento e cessione della pensione, di recupero di crediti e di prescrizione delle rate di pensione.