Art. 243.
                             (Ritenute)

  Se  durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento
di quiescenza non siano state operate le ritenute in favore del Fondo
pensioni,  il  relativo importo e' trattenuto sull'indennita' per una
volta  tanto  in  unica  soluzione e sulla pensione mediante ritenute
mensili in misura non superiore al quinto della pensione stessa.
  Al  trattamento  di  quiescenza  a  carico  del  Fondo  pensioni si
applicano  le  disposizioni di cui agli articoli 141, ultimo comma, e
143,  in  materia  di  ritenute  per  assistenza sanitaria ed imposte
erariali,  di  sequestro,  pignoramento e cessione della pensione, di
recupero di crediti e di prescrizione delle rate di pensione.