Art. 238 (Art. 80 Cod. Str.) 
   (Elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici) 
  1. Gli elementi che costituiscono  l'equipaggiamento  dei  veicoli,
aventi rilevanza ai fini della  sicurezza  e  su  cui  devono  essere
effettuati i controlli tecnici di cui all'articolo 80, comma  1,  del
codice,  sono  indicati  nell'appendice   IX   al   presente   titolo
rispettivamente per i veicoli soggetti a revisione periodica  annuale
oppure a revisione periodica biennale. 
  2. Le opere di  realizzazione  degli  impianti  occorrenti  per  le
operazioni di revisione dei veicoli a  motore  e  dei  loro  rimorchi
effettuate dalla Direzione generale della M.C.T.C sono dichiarate  di
pubblica utilita'. 
  3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale  della  M.C.T.C.
aggiorna con propri provvedimenti la normativa  di  cui  al  presente
articolo, in relazione all'evolversi  della  tecnologia  relativa  ai
veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro
controllo.