Art. 239 (Art. 80 Cod. Str.) (Revisioni presso le imprese e requisiti tecnico-professionali delle imprese) 1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, puo' essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attivita' di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di piu' officine presso cui intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette officine. 2. Le imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritte in tutte le quattro sezioni del registro di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero in tutte e quattro le sezioni dello speciale elenco previsto dall'articolo 4 della medesima legge; b) possedere adeguata capacita' finanziaria, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di: 1) aziende o istituti di credito; 2) societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire; c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti abbia ritenuto di avvalersi della facolta' di cui all'articolo 80, comma 8, del codice. 3. Nell'atto di concessione deve essere determinato, nei limiti di cui al comma 2, lettera c), un importo rappresentante la capacita' finanziaria dell'impresa e fissato dal Ministro dei trasporti. Siffatto importo puo' essere aggiornato con il variare delle condizioni economiche dell'impresa. 4. Le singole officine per le quali vengono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere: a) superficie non inferiore a 120 m; b) larghezza non inferiore a 6 m; c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. Le officine devono essere altresi' permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo nonche' di quelle indicate in tutte le tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122. 5. Sono a carico dell'impresa che richiede la concessione tutte le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., tendenti ad accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari per ottenere la concessione stessa.
Note all'art. 239: - Il testo dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e' il seguente: Art. 2 (Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione).- 1. Presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione. Il registro e' articolato in quattro sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese di cui all'art. 4. 2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli inquinamenti e di prevenzione degli infortuni. 3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu' sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione all'attivita' effettivamente esercitata. Non e' consentito esercitare attivita' di autoriparazione che non siano di pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale. - Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, e' il seguente: Art. 3 (Iscrizione nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione). - 1. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'art. 2; l'impresa deve documentare la sussistenza dei requisiti seguenti: a) disponibilita' di spazi e di locali, per la cui utilizzazione in relazione all'attivita' siano state acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative, idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attivita'; b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni occorrenti per l'esercizio dell'attivita', indicate in apposite tabelle approvate dal Ministero dei trasporti, con proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono periodicamente aggiornate con la medesima procedura; c) designazione di un responsabile tecnico, anche nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle attivita' per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'art. 7; d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce il registro delle imprese esercenti l'attivita' di autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione. 2. La perdita di uno o piu' requisiti di cui al comma 1 comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 2. 3. La commissione di cui all'art. 9 delibera sulle domande di iscrizione nel registro di cui all'art. 2 entro sessanta giorni. 4. Contro il mancato accoglimento delle domande di cui al comma 3 e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale; contro la decisione del presidente della giunta regionale e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale".