Art. 239 (Art. 80 Cod. Str.) 
                    (Revisioni presso le imprese 
          e requisiti tecnico-professionali delle imprese) 
  1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, puo'
essere  rilasciata  a  singole  imprese  di  autoriparazione  che  ne
facciano direttamente richiesta e che  si  impegnino  a  svolgere  in
proprio l'attivita' di revisione. Qualora l'impresa sia  titolare  di
piu' officine presso cui  intende  effettuare  le  revisioni,  devono
essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle
suddette officine. 
  2. Le imprese di cui all'articolo 80,  comma  8,  del  codice,  per
effettuare la revisione  dei  veicoli  immatricolati  nelle  province
individuate dal Ministro dei trasporti, al fine  dell'affidamento  in
concessione  delle  revisioni  di  cui  al  comma  indicato,   devono
possedere i seguenti requisiti: 
    a) essere iscritte in tutte le quattro sezioni  del  registro  di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5  febbraio  1992,  n.  122,
ovvero in tutte e quattro le sezioni dello speciale  elenco  previsto
dall'articolo 4 della medesima legge; 
    b) possedere adeguata capacita' finanziaria, dimostrata  mediante
un'attestazione di affidamento nelle forme  tecniche,  rilasciata  da
parte di: 
    1) aziende o istituti di credito; 
    2) societa' finanziarie con  capitale  sociale  non  inferiore  a
5.000.000.000 di lire; 
    c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro  dei
trasporti  abbia  ritenuto  di  avvalersi  della  facolta'   di   cui
all'articolo 80, comma 8, del codice. 
  3. Nell'atto di concessione deve essere determinato, nei limiti  di
cui al comma 2, lettera c), un importo  rappresentante  la  capacita'
finanziaria  dell'impresa  e  fissato  dal  Ministro  dei  trasporti.
Siffatto  importo  puo'  essere  aggiornato  con  il  variare   delle
condizioni economiche dell'impresa. 
  4. Le singole officine per le quali vengono rilasciati gli atti  di
concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere  le
prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere: 
    a) superficie non inferiore a 120 m; 
    b) larghezza non inferiore a 6 m; 
    c) ingresso  avente  larghezza  ed  altezza  rispettivamente  non
inferiori a 2,50 m e 3,50 m. 
  Le officine devono essere  altresi'  permanentemente  dotate  delle
attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X  al  presente
titolo nonche' di quelle indicate in tutte le tabelle  approvate  col
decreto del Ministro dei trasporti di cui all'articolo  3,  comma  1,
lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122. 
  5. Sono a carico dell'impresa che richiede la concessione tutte  le
eventuali spese inerenti i sopralluoghi,  effettuati  dai  funzionari
della Direzione generale della M.C.T.C.,  tendenti  ad  accertare  la
sussistenza  dei  requisiti   tecnico-professionali   necessari   per
ottenere la concessione stessa. 
 
          Note all'art. 239:
             -  Il  testo dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n.
          122   (Disposizioni   in   materia   di   sicurezza   della
          circolazione   stradale   e  disciplina  dell'attivita'  di
          autoriparazione) e' il seguente:
             Art. 2 (Registro delle imprese  esercenti  attivita'  di
          autoriparazione).-  1.  Presso  ogni  camera  di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  e'  istituito,  entro
          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, un registro delle  imprese  esercenti  attivita'  di
          autoriparazione.  Il  registro  e'  articolato  in  quattro
          sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al
          comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle  imprese
          di cui all'art. 4.
             2.  L'esercizio  dell'attivita'  di  autoriparazione  e'
          consentito  esclusivamente  alle   imprese   iscritte   nel
          registro  di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni
          vigenti comunque riferibili all'esercizio  delle  attivita'
          disciplinate  dalla  presente legge, ivi comprese quelle in
          tema di  autorizzazioni  amministrative,  di  tutela  dagli
          inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.
             3.  Ciascuna  impresa puo' essere iscritta in una o piu'
          sezioni del registro  di  cui  al  comma  1,  in  relazione
          all'attivita'  effettivamente esercitata. Non e' consentito
          esercitare attivita' di autoriparazione che  non  siano  di
          pertinenza  della  o  delle  sezioni del registro di cui al
          comma 1 in cui l'impresa e'  iscritta,  salvo  il  caso  di
          operazioni  strettamente  strumentali o accessorie rispetto
          all'attivita' principale.
             - Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio  1992,  n.
          122, e' il seguente:
             Art.  3 (Iscrizione nel registro delle imprese esercenti
          attivita' di autoriparazione). - 1. Ai fini dell'iscrizione
          nel registro di cui all'art. 2; l'impresa deve  documentare
          la sussistenza dei requisiti seguenti:
               a)  disponibilita'  di  spazi  e di locali, per la cui
          utilizzazione  in  relazione  all'attivita'   siano   state
          acquisite   le  prescritte  autorizzazioni  amministrative,
          idonei a contenere i veicoli oggetto  di  intervento  e  le
          attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio
          dell'attivita';
               b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni
          occorrenti  per  l'esercizio  dell'attivita',  indicate  in
          apposite tabelle approvate dal Ministero dei trasporti, con
          proprio decreto, sentite  le  organizzazioni  sindacali  di
          categoria  maggiormente  rappresentative. Tali tabelle sono
          periodicamente aggiornate con la medesima procedura;
               c) designazione  di  un  responsabile  tecnico,  anche
          nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle
          attivita'  per  il  cui esercizio e' richiesta l'iscrizione
          nell'apposita sezione del registro di cui  all'art.  2,  in
          possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di
          cui all'art. 7;
               d)  sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce
          il  registro  delle  imprese   esercenti   l'attivita'   di
          autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione.
             2.  La perdita di uno o piu' requisiti di cui al comma 1
          comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 2.
             3. La commissione  di  cui  all'art.  9  delibera  sulle
          domande  di iscrizione nel registro di cui all'art. 2 entro
          sessanta giorni.
             4. Contro il mancato accoglimento delle domande  di  cui
          al  comma  3  e' ammesso ricorso al presidente della giunta
          regionale; contro la decisione del presidente della  giunta
          regionale e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale".