Art. 239 (Art. 80 Cod. Str.)
(Revisioni presso le imprese
e requisiti tecnico-professionali delle imprese)
1. La concessione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, puo'
essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione che ne
facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in
proprio l'attivita' di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di
piu' officine presso cui intende effettuare le revisioni, devono
essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle
suddette officine.
2. Le imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per
effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province
individuate dal Ministro dei trasporti, al fine dell'affidamento in
concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono
possedere i seguenti requisiti:
a) essere iscritte in tutte le quattro sezioni del registro di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122,
ovvero in tutte e quattro le sezioni dello speciale elenco previsto
dall'articolo 4 della medesima legge;
b) possedere adeguata capacita' finanziaria, dimostrata mediante
un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da
parte di:
1) aziende o istituti di credito;
2) societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a
5.000.000.000 di lire;
c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei
trasporti abbia ritenuto di avvalersi della facolta' di cui
all'articolo 80, comma 8, del codice.
3. Nell'atto di concessione deve essere determinato, nei limiti di
cui al comma 2, lettera c), un importo rappresentante la capacita'
finanziaria dell'impresa e fissato dal Ministro dei trasporti.
Siffatto importo puo' essere aggiornato con il variare delle
condizioni economiche dell'impresa.
4. Le singole officine per le quali vengono rilasciati gli atti di
concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le
prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:
a) superficie non inferiore a 120 m;
b) larghezza non inferiore a 6 m;
c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non
inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
Le officine devono essere altresi' permanentemente dotate delle
attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente
titolo nonche' di quelle indicate in tutte le tabelle approvate col
decreto del Ministro dei trasporti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122.
5. Sono a carico dell'impresa che richiede la concessione tutte le
eventuali spese inerenti i sopralluoghi, effettuati dai funzionari
della Direzione generale della M.C.T.C., tendenti ad accertare la
sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari per
ottenere la concessione stessa.
Note all'art. 239:
- Il testo dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n.
122 (Disposizioni in materia di sicurezza della
circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di
autoriparazione) e' il seguente:
Art. 2 (Registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione).- 1. Presso ogni camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e' istituito, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un registro delle imprese esercenti attivita' di
autoriparazione. Il registro e' articolato in quattro
sezioni, ciascuna relativa ad una delle attivita' di cui al
comma 3 dell'art. 1, e in un elenco speciale delle imprese
di cui all'art. 4.
2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e'
consentito esclusivamente alle imprese iscritte nel
registro di cui al comma 1, ferme restando le disposizioni
vigenti comunque riferibili all'esercizio delle attivita'
disciplinate dalla presente legge, ivi comprese quelle in
tema di autorizzazioni amministrative, di tutela dagli
inquinamenti e di prevenzione degli infortuni.
3. Ciascuna impresa puo' essere iscritta in una o piu'
sezioni del registro di cui al comma 1, in relazione
all'attivita' effettivamente esercitata. Non e' consentito
esercitare attivita' di autoriparazione che non siano di
pertinenza della o delle sezioni del registro di cui al
comma 1 in cui l'impresa e' iscritta, salvo il caso di
operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto
all'attivita' principale.
- Il testo dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
122, e' il seguente:
Art. 3 (Iscrizione nel registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione). - 1. Ai fini dell'iscrizione
nel registro di cui all'art. 2; l'impresa deve documentare
la sussistenza dei requisiti seguenti:
a) disponibilita' di spazi e di locali, per la cui
utilizzazione in relazione all'attivita' siano state
acquisite le prescritte autorizzazioni amministrative,
idonei a contenere i veicoli oggetto di intervento e le
attrezzature e le strumentazioni occorrenti per l'esercizio
dell'attivita';
b) dotazione delle attrezzature e delle strumentazioni
occorrenti per l'esercizio dell'attivita', indicate in
apposite tabelle approvate dal Ministero dei trasporti, con
proprio decreto, sentite le organizzazioni sindacali di
categoria maggiormente rappresentative. Tali tabelle sono
periodicamente aggiornate con la medesima procedura;
c) designazione di un responsabile tecnico, anche
nella persona del titolare dell'impresa, per ciascuna delle
attivita' per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione
nell'apposita sezione del registro di cui all'art. 2, in
possesso dei requisiti personali e tecnico-professionali di
cui all'art. 7;
d) sede dell'impresa nella provincia cui si riferisce
il registro delle imprese esercenti l'attivita' di
autoriparazione nel quale viene chiesta l'iscrizione.
2. La perdita di uno o piu' requisiti di cui al comma 1
comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 2.
3. La commissione di cui all'art. 9 delibera sulle
domande di iscrizione nel registro di cui all'art. 2 entro
sessanta giorni.
4. Contro il mancato accoglimento delle domande di cui
al comma 3 e' ammesso ricorso al presidente della giunta
regionale; contro la decisione del presidente della giunta
regionale e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale".