Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.) 
                (Requisiti dei titolari delle imprese 
                     e dei responsabili tecnici) 
  1. Il titolare dell'impresa individuale, quando questa  si  avvalga
di una  sola  officina  o,  in  sua  vece  e  negli  altri  casi,  il
responsabile tecnico di cui all'articolo 80,  comma  9,  del  codice,
deve possedere i seguenti requisiti personali: 
    a) avere raggiunto la maggiore eta'; 
    b) non essere e non essere stato sottoposto a misure  restrittive
di sicurezza personale o a misure di prevenzione; 
    c) non essere e non  essere  stato  interdetto  o  inabilitato  o
dichiarato  fallito  ovvero  non  avere  in  corso  procedimento  per
dichiarazione di fallimento; 
    d) essere cittadino  italiano  o  di  altro  stato  membro  della
Comunita' Europea, ovvero di uno Stato anche  non  appartenente  alla
Comunita' Europea, con  cui  sia  operante  specifica  condizione  di
reciprocita'; 
    e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e  non
essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444
del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti
penali; 
    f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base
a certificazione  rilasciata  dal  competente  organo  sanitario  del
Comune di esercizio dell'attivita'; 
    g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di  geometra
o un diploma di maturita' scientifica ovvero di un diploma di  laurea
in ingegneria. 
  2.  Il  responsabile  tecnico  deve   inoltre   essere   dipendente
dell'impresa che ha richiesto  la  concessione  e  deve  svolgere  la
propria attivita' in maniera continuativa presso  l'officina  per  la
quale e' stata rilasciata  la  concessione  stessa.  Il  responsabile
tecnico non puo' operare in  piu'  di  un'officina  che  effettui  il
servizio di revisione. 
 
          Nota all'art. 240:
             -  Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale
          e' il seguente:
             "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta).  -  1.
          L'imputato  e  il  pubblico  ministero  possono chiedere al
          giudice  l'applicazione,  nella  specie  e   nella   misura
          indicata,  di  una  sanzione  sostitutiva  o  di  una  pena
          pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di  una  pena
          detentiva  quando  questa, tenuto conto delle circostanze e
          diminuita  fino  a  un  terzo,  non  supera  due  anni   di
          reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria
          (art. 234).
             2.  Se  vi  e'  il consenso anche della parte che non ha
          formulato  la  richiesta  e  non  deve  essere  pronunciata
          sentenza  di  proscioglimento  a  norma  dell'art.  129, il
          giudice,  sulla  base  degli  atti,  se  ritiene   che   la
          qualificazione  giuridica  del  fatto e l'applicazione e la
          comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono
          corrette, dispone con sentenza  l'applicazione  della  pena
          indicata,  enunciando  nel  dispositivo  che vi e' stata la
          richiesta delle parti.  Se  vi  e'  costituzione  di  parte
          civile,  il  giudice non decide sulla relativa domanda; non
          si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
             3.  La  parte,  nel   formulare   la   richiesta,   puo'
          subordinare  l'efficacia alla concessione della sospensione
          condizionale della pena. In  questo  caso  il  giudice,  se
          ritiene  che  la  sospensione  condizionale non puo' essere
          concessa, rigetta la richiesta".