Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.)
(Requisiti dei titolari delle imprese
e dei responsabili tecnici)
1. Il titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga
di una sola officina o, in sua vece e negli altri casi, il
responsabile tecnico di cui all'articolo 80, comma 9, del codice,
deve possedere i seguenti requisiti personali:
a) avere raggiunto la maggiore eta';
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive
di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o
dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per
dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della
Comunita' Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla
Comunita' Europea, con cui sia operante specifica condizione di
reciprocita';
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non
essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444
del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti
penali;
f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base
a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del
Comune di esercizio dell'attivita';
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra
o un diploma di maturita' scientifica ovvero di un diploma di laurea
in ingegneria.
2. Il responsabile tecnico deve inoltre essere dipendente
dell'impresa che ha richiesto la concessione e deve svolgere la
propria attivita' in maniera continuativa presso l'officina per la
quale e' stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile
tecnico non puo' operare in piu' di un'officina che effettui il
servizio di revisione.
Nota all'art. 240:
- Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale
e' il seguente:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1.
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera due anni di
reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria
(art. 234).
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la
qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono
corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena
indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la
richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non
si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinare l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta".