Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.) (Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici) 1. Il titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola officina o, in sua vece e negli altri casi, il responsabile tecnico di cui all'articolo 80, comma 9, del codice, deve possedere i seguenti requisiti personali: a) avere raggiunto la maggiore eta'; b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunita' Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunita' Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita'; e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali; f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attivita'; g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o un diploma di maturita' scientifica ovvero di un diploma di laurea in ingegneria. 2. Il responsabile tecnico deve inoltre essere dipendente dell'impresa che ha richiesto la concessione e deve svolgere la propria attivita' in maniera continuativa presso l'officina per la quale e' stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non puo' operare in piu' di un'officina che effettui il servizio di revisione.
Nota all'art. 240: - Il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale e' il seguente: "Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria (art. 234). 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75, comma 3. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinare l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta".