Art. 241 (art. 80 Cod. Str.) (Attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei veicoli) 1. Le imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. 2. Le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite. Le attrezzature di cui ai punti h) ed l) della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro e dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato. 3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo.
Note all'art. 241: - La direttiva 72/306 CEE e' stata recepita con D.M. 5 agosto 1974: "Norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dai motori diesel di propulsione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974. - Il D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente ai veicoli con motore diesel" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 1971. - La direttiva 84/424 CEE e' stata recepita con D.M. 6 dicembre 1984: "Modificazioni alla tabella di cui all'allegato I, punto 5.2.2.1. del D.M. 12 gennaio 1982 recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il livello sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985.