Art. 241 (art. 80 Cod. Str.)
(Attrezzature delle imprese
abilitate alla revisione dei veicoli)
1. Le imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del codice, per
effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province
individuate dal Ministro dei trasporti, al fine dell'affidamento in
concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere
dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X
al presente titolo.
2. Le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) della
suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo,
dalla Direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni
dalla stessa stabilite. Le attrezzature di cui ai punti h) ed l)
della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee,
rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza
lavoro e dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria, commercio
ed artigianato.
3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.
aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente
articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai
veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro
controllo.
Note all'art. 241:
- La direttiva 72/306 CEE e' stata recepita con D.M. 5
agosto 1974: "Norme relative alla omologazione parziale CEE
dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda
l'inquinamento prodotto dai motori diesel di propulsione",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26
settembre 1974.
- Il D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323: "Regolamento per
l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante
provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico,
limitatamente ai veicoli con motore diesel" e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 9 giugno 1971.
- La direttiva 84/424 CEE e' stata recepita con D.M. 6
dicembre 1984: "Modificazioni alla tabella di cui
all'allegato I, punto 5.2.2.1. del D.M. 12 gennaio 1982
recante norme relative alla omologazione parziale CEE dei
tipi di veicolo a motore per quanto riguarda il livello
sonoro ammissibile e il dispositivo di scappamento",
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985.