Art. 241 (art. 80 Cod. Str.) 
                     (Attrezzature delle imprese 
                abilitate alla revisione dei veicoli) 
  1. Le imprese di cui all'articolo 80,  comma  8,  del  codice,  per
effettuare la revisione  dei  veicoli  immatricolati  nelle  province
individuate dal Ministro dei trasporti, al fine  dell'affidamento  in
concessione delle revisioni di cui al comma indicato,  devono  essere
dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice  X
al presente titolo. 
  2. Le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) della
suddetta appendice devono essere approvate, od  omologate  nel  tipo,
dalla Direzione generale  della  M.C.T.C.,  secondo  le  prescrizioni
dalla stessa stabilite. Le attrezzature di cui  ai  punti  h)  ed  l)
della  suddetta  appendice   devono   essere   riconosciute   idonee,
rispettivamente,  dall'Istituto  superiore  prevenzione  e  sicurezza
lavoro e dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria, commercio
ed artigianato. 
  3. Il Ministero dei trasporti - Direzione generale  della  M.C.T.C.
aggiorna con propri provvedimenti la normativa  di  cui  al  presente
articolo, in relazione all'evolversi  della  tecnologia  relativa  ai
veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro
controllo. 
 
          Note all'art. 241:
             - La direttiva 72/306 CEE e' stata recepita con  D.M.  5
          agosto 1974: "Norme relative alla omologazione parziale CEE
          dei   tipi   di   veicolo  a  motore  per  quanto  riguarda
          l'inquinamento prodotto dai motori diesel di  propulsione",
          pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.    251  del  26
          settembre 1974.
             - Il D.P.R. 22 febbraio 1971, n. 323:  "Regolamento  per
          l'esecuzione  della  legge  13 luglio 1966, n. 615, recante
          provvedimenti    contro     l'inquinamento     atmosferico,
          limitatamente  ai  veicoli  con  motore  diesel"  e'  stato
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 145 del 9 giugno 1971.
             -  La  direttiva 84/424 CEE e' stata recepita con D.M. 6
          dicembre  1984:  "Modificazioni   alla   tabella   di   cui
          all'allegato  I,  punto  5.2.2.1.  del D.M. 12 gennaio 1982
          recante norme relative alla omologazione parziale  CEE  dei
          tipi  di  veicolo  a  motore per quanto riguarda il livello
          sonoro  ammissibile  e  il  dispositivo  di   scappamento",
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 54 del 4 marzo 1985.