Art. 152. Libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica 1. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le competenti autorita' scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121.
Nota all'art. 152: - Il punto 5 del protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge n. 121/1985 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede) e' il seguente: "5. In relazione all'articolo 9: a) L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 e' impartito - in conformita' alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della liberta' di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorita' ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorita' scolastica. Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento puo' essere impartito dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorita' ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo. b) Con successiva intesa tra le competenti autorita' scolastiche e la Conferenza episcopale italiana verranno determinati: 1) i programmi dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle scuole pubbliche; 2) le modalita' di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel quadro degli orari delle lezioni; 3) i criteri per la scelta dei libri di testo; 4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti. c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia e' disciplinata da norme particolari".