Art. 153. Determinazione del prezzo massimo di copertina 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e' stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi. 2. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sara' effettuato uno sconto. 3. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato e' autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al primo comma nonche' a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto.