Art. 154. 
 Norme sulla compilazione libri di testo e obblighi per gli editori 
  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione  di  concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono
emanate le norme e le avvertenze per la  compilazione  dei  libri  di
testo per la scuola elementare. 
  2. Gli  editori  che  pubblicano  libri  di  testo  per  le  scuole
elementari, prima di iniziarne la diffusione  sul  mercato  librario,
devono  farne  denunzia  al  Ministero  della  pubblica   istruzione,
unendovi cinque esemplari di  ciascun  testo  pubblicato,  sul  quale
dev'essere indicato il prezzo di vendita. Il prezzo non  puo'  essere
modificato  durante  l'anno  scolastico  successivo  alla   data   di
presentazione del libro al Ministero. 
  3. Il Ministero rimette all'editore ricevuta  delle  pubblicazioni,
con lettera raccomandata.