Art. 155. Divieto di adozione libri di testo 1. Il Ministro della pubblica istruzione quando accerti che sia stato messo in commercio, ed, eventualmente, gia' adottato nelle scuole un testo, per il quale l'editore non abbia osservato compiutamente l'obbligo stabilito dal comma 2 dell'articolo 154, dispone il divieto di adozione del testo nelle pubbliche scuole per un periodo non superiore a cinque anni. 2. Il Ministro della pubblica istruzione ha la facolta' di disporre, caso per caso, ed in qualsiasi momento, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con provvedimento motivato, il divieto di adozione dei libri di testo, nei quali il contenuto o l'esposizione della materia non corrispondono alle prescrizioni didattiche ed alle esigenze educative, quali risultano dai programmi ufficiali.