Art. 156. 
                  Fornitura gratuita libri di testo 
  1. Agli alunni delle  scuole  elementari,  statali  o  abilitate  a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale, i libri  di  testo,
compresi quelli per i ciechi, sono forniti gratuitamente dai  comuni,
secondo modalita' stabilite dalla legge regionale, ferme restando  le
competenze di cui agli articoli 151 e 154, comma 1. 
  2. Per le classi di scuola elementare, che svolgono sperimentazioni
ai sensi degli articoli 277  e  278,  qualora  siano  previste  forme
alternative all'uso del libro di testo, e' consentita l'utilizzazione
della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da
parte del consiglio di circolo di altro materiale  librario,  secondo
le   indicazioni   bibliografiche   contenute   nel    progetto    di
sperimentazione.