Art. 89 
    Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti 
 
  1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: 
a) con l'arresto da tre a sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  tre
   milioni a lire otto milioni per la violazione  degli  articoli  4,
   comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q);  22,  comma  1;  30,
   commi 3, 4, 5 e 6; 31; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e  4;
   58; 
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda  da  lire  un
   milione a lire cinque milioni per la violazione dell'art. 4, comma
   5, lettere a), c), f), g), i), m) e p). 
  2. Il datore di lavoro e' punito: 
a) con l'arresto da tre a sei  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  tre
   milioni a lire otto milioni per la violazione  degli  articoli  4,
   commi 2 e 7; 12, comma 1, lettere d), e), e comma 4; 15, comma  1;
   32; 35, commi 1, 2, 4 e 5; 38; 43, commi 3, 4, lettere a), b), d),
   g), e comma 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 56, comma 2; 62;  63,
   commi 1, 3, 4 e 5; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 68; 69, commi  1,
   2 e 5; 78, comma 2; 79, comma 2; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82,
   commi 1, 2, 3 e 4; 83; 85, comma 2; 86; 
 
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con  l'ammenda  da  lire  un
milione a lire cinque milioni per la  violazione  degli  articoli  4,
commi 4 e 6; 7, commi 1, 2 e 3; 6, commi 2, 3, 7 e 8; 9, comma 2; 10;
12, comma 1, lettere a), b) e c); 15, comma 2; 21; 37; 43,  comma  4,
lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 63, comma 6;  66,
commi 1 e 4; 67; 70, commi 1 e 2; 76; 77, commi 1 e 
   4; 78, comma 3; 84, commi 2 e 4; 85, comma 1; 87, commi 1 e 2. 
  3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei  milioni  per
la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o). 
  4. Il datore di lavoro e' punito  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni  per  la  violazione
degli articoli 4, comma 8; 8, comma 11; 11, commi 1 e 3; 70, commi  3
e 4; 87, commi 3 e 4.