Art. 90. Contravvenzioni commesse dai preposti 1. I preposti sono puniti: a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 22, comma 1; 31, nonche' per la inosservanza delle prescrizioni minime di cui all'art. 30, comma 3; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58; b) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a), c), f), g), i), m) e p); c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o).