Art. 90. 
                Contravvenzioni commesse dai preposti 
  1. I preposti sono puniti: 
    a) con l'arresto  sino  a  due  mesi  o  con  l'ammenda  da  lire
cinquecentomila a lire due milioni per la violazione  degli  articoli
4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e q);  22,  comma  1;  31,
nonche' per la inosservanza delle prescrizioni minime di cui all'art. 
30, comma 3; 54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 
    b) con l'arresto  sino  ad  un  mese  o  con  l'ammenda  da  lire
trecentomila a lire un milione per la violazione dell'art.  4,  comma
5, lettere a), c), f), g), i), m) e p); 
    c)  con   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   lire
cinquecentomila a lire tre milioni per  la  violazione  dell'art.  4,
comma 5, lettera o).