Art. 91. Contravvenzioni commesse dai commercianti e dagli installatori 1. La violazione dell'art. 6, comma 2, e' punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni. 2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, e' punita' con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.