Art. 91. 
   Contravvenzioni commesse dai commercianti e dagli installatori 
  1. La violazione dell'art. 6, comma 2, e' punita con l'arresto fino
a sei mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a  lire  sessanta
milioni. 
  2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, e' punita' con l'arresto
fino ad un mese o con l'ammenda  da  lire  seicentomila  a  lire  due
milioni.