Art. 92. 
           Contravvenzioni commesse dal medico competente 
  1. Il medico competente e' punito: 
    a) con l'arresto fino a due mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  un
milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma
1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 70, commi 1 e 2; 
    b) con  l'arresto  fino  a  un  mese  o  con  l'ammenda  da  lire
cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione  degli  articoli
17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonche' del comma 3; 69, comma
6.