Art. 92. Contravvenzioni commesse dal medico competente 1. Il medico competente e' punito: a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e l); 69, comma 4; 70, commi 1 e 2; b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed i), nonche' del comma 3; 69, comma 6.