Art. 93. Contravvenzioni commesse dai lavoratori 1. I lavoratori sono puniti: a) con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 39; 44; 84, comma 3; b) con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.