Art. 93.
Contravvenzioni commesse dai lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e
duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 39; 44; 84,
comma 3;
b) con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la
violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.