Art. 93. 
               Contravvenzioni commesse dai lavoratori 
  1. I lavoratori sono puniti: 
    a) con l'ammenda da lire quattrocentomila a  lire  un  milione  e
duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 39; 44; 84,
comma 3; 
    b) con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per  la
violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.