Art. 112.
Oggetto
1. Il presente capo ha come oggetto le funzioni e i compiti
amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanita' veterinaria".
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e
i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e
medicolegali delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei
vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.
3. Resta invariato il riparto di competenze tra Stato e regioni
stabilito dalla vigente normativa in materia sanitaria per le
funzioni concernenti:
a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
b) la procreazione umana naturale ed assistita;
c) i rifiuti speciali derivanti da attivita' sanitarie, di cui al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
d) la tutela sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di cui
al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
e) la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992, n.
257;
f) il sangue umano e i suoi componenti, la produzione di
plasmaderivati ed i trapianti;
g) la sorveglianza ed il controllo di epidemie ed epizozie di
dimensioni nazionali o internazionali;
h) la farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonche' la rapida
allerta sui prodotti irregolari;
i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di
microrganismi geneticamente modificati.
Nota all'art. 112:
- Per gli estremi del d.lgs. n. 22 del 1997 si veda in
nota all'art. 29.
- Il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, recante "Attuazione
delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618,
90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti" e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136.
- Il d.lgs. n. 257 del 1992, recante "Norme relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 aprile
1992, n. 87.