Art. 113.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto legislativo attengono alla tutela
della salute umana le funzioni e i compiti rivolti alla promozione,
alla prevenzione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e
psichica della popolazione, nonche' al perseguimento degli obiettivi
del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 2 della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
2. Attengono alla sanita' veterinaria, ai sensi del presente
decreto legislativo, le funzioni e i compiti relativi agli interventi
profilattici e terapeutici riguardanti la salute animale, nonche' la
salubrita' dei prodotti di origine animale.
3. In particolare, attengono alle funzioni e ai compiti di cui ai
commi 1 e 2:
a) la profilassi e la cura relative alle malattie umane e animali,
ivi comprese le misure riguardanti gli scambi intracomunitari, fermo
restando il disposto dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) le funzioni di igiene pubblica;
c) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i
prodotti dietetici e i prodotti destinati a una alimentazione
particolare, nonche' gli alimenti di origine animale e i loro
sottoprodotti;
d) la disciplina delle professioni sanitarie;
e) la disciplina di medicinali, farmaci, gas medicinali, presidi
medicochirurgici e dispositivi medici, anche ad uso veterinario;
f) la tutela sanitaria della riproduzione animale;
g) la disciplina dei prodotti cosmetici.
Nota all'art. 113:
- La legge n. 833 del 1978, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale" e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1978, n. 360.
Si trascrive il testo dell'art. 2:
"Art. 2 (Gli obiettivi). - Il conseguimento delle
finalita' di cui al precedente articolo e' assicurato
mediante:
1) la formazione di una moderna coscienza sanitana sulla
base di un'adeguata educazione sanitaria del cittadino e
delle comunita';
2) la prevenzione delle malattie e degli infortuni in
ogni ambito di vita e di lavoro;
3) la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che
ne siano le cause, la fenomenologia e la durata;
4) la riabilitazione degli stati di invalidita' e di
inabilita' somatica e psichica;
5) la promozione e la salvaguardia della salubrita' e
dell'igiene dell'ambiente naturale di vita e di lavoro;
6) l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti
e avanzi di origine animale per le implicazioni che
attengono alla salute dell'uomo, nonche' la prevenzione e
la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il
controllo della loro alimentazione integrata e medicata;
7) una disciplina della sperimentazione, produzione,
immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e
del1'informazione scientifica sugli stessi diretta ad
assicurre l'efficacia terapeutica, la non nocivita' e la
economicita' del prodotto;
8) la formazione professionale e permanente nonche'
l'aggiornamento scientifico culturale del personale del
servizio sanitario nazionale.
Il servizio sanitario nazionale nell'ambito delle sue
competenze persegue:
a) il superamento degli squilibri territoriali nelle
condizioni socio-sanitarie del paese;
b) la sicurezza del lavoro, con la partecipazione dei
lavoratori e delle loro organizzazioni, per prevenire ed
eliminare condizioni pregiudizievoli alla salute e per
garantire nelle fabbriche e negli altri luoghi di lavoro
gli strumenti ed i servizi necessari;
c) le scelte responsabili e consapevoli di procreazione
e la tutela della maternita' e dell'infanzia, per
assicurare la riduzione dei fattori di rischio connessi con
la gravidanza e con il parto, le migliori condizioni di
salute per la madre e la riduzione del tasso di patologia e
di mortalita' perinatale ed infantile;
d) la promozione della salute nell'eta' evolutiva
garantendo l'attuazione dei servizi medico-scolastici negli
istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e
grado, a partire dalla scuola materna, e favorendo con ogni
mezzo l'integrazione dei soggetti handicappati;
e) la tutela sanitaria delle attivita' sportive;
f) la tutela della salute degli anziani, anche al fine
di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono
concorrere alla loro emarginazione;
g) la tutela della salute mentale privilegiando il
momento preventivo e inserendo i servizi psichiatrici nei
servizi sanitari generali in modo da eliminare ogni forma
di discriminazione e di segregazione pur nella specificita'
delle misure terapeutiche, e da favorire il recupero ed il
reinserimento sociale dei disturbati psichici".
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.