Art. 114.
Conferimenti alle regioni
1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalita' e le regole
fissate dagli articoli del presente capo, tutte le funzioni e i
compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita' veterinaria,
salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.
2. I conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati
come trasferimenti, con la sola esclusione delle funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a
titolo di delega.