Art. 115.
                    Ripartizione delle competenze
  1. Ai  sensi dell'articolo 3, comma  1, lettera a), della  legge 15
marzo 1997,  n. 59 sono  conservati allo  Stato i seguenti  compiti e
funzioni amministrative:
  a)  l'adozione, d'intesa  con  la Conferenza  unificata, del  piano
sanitario nazionale,  l'adozione dei piani di  settore aventi rilievo
ed applicazione nazionali, nonche'  il riparto delle relative risorse
alle regioni, previa intesa con la Conferenza Statoregioni;
  b)  l'adozione  di norme,  lineeguida  e  prescrizioni tecniche  di
natura igienicosanitaria relative  ad attivita', strutture, impianti,
laboratori,   officine  di   produzione,  apparecchi,   modalita'  di
lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;
  c) la  formazione, l'aggiornamento, le integrazioni  e le modifiche
delle tabelle e  degli elenchi relativi a sostanze o  prodotti la cui
produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia
sottoposta   ad   autorizzazioni,   nulla  osta,   assensi   comunque
denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;
  d) l'approvazione di manuali e  istruzioni tecniche su tematiche di
interesse nazionale;
  e)  lo  svolgimento di  ispezioni,  anche  mediante l'accesso  agli
uffici  e  alla documentazione,  nei  confronti  degli organismi  che
esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti;
  f)  la  definizione dei  criteri  per  l'esercizio delle  attivita'
sanitarie ed i relativi controlli  ai sensi dell'articolo 8, comma 4,
del  decreto  legislativo 30  dicembre  1992,  n. 502,  e  successive
modificazioni  ed integrazioni  e  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 14  gennaio 1997, pubblicato nel  supplemento ordinario n.
42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio
1997, recante  l'approvazione dell'atto di indirizzo  e coordinamento
alle regioni  e alle  province autonome  di Trento  e di  Bolzano, in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio  delle attivita'  sanitarie da parte  delle strutture
pubbliche e private;
  g) la definizione  di un modello di  accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private.
  2. Nelle  materie di cui  all'articolo 112 sono conferiti  tutte le
funzioni  e i  compiti amministrativi  non compresi  nel comma  1 del
presente  articolo  ne'  disciplinati  dagli  articoli  seguenti  del
presente capo, ed in particolare quelli concernenti:
  a) l'approvazione dei  piani e dei programmi di  settore non aventi
rilievo e applicazione nazionale;
  b)  l'adozione  dei  provvedimenti puntuali  e  l'erogazione  delle
prestazioni;
  c) la verifica della  conformita' rispetto alla normativa nazionale
e comunitaria di attivita', strutture, impianti, laboratori, officine
di  produzione,  apparecchi,  modalita' di  lavorazione,  sostanze  e
prodotti, ai fini del controllo  preventivo, salvo quanto previsto al
comma 3 del  presente articolo, nonche' la  vigilanza successiva, ivi
compresa  la  verifica  dell'applicazione   della  buona  pratica  di
laboratorio;
  d) le verifiche di  conformita' sull'applicazione dei provvedimenti
di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d).
  3. Il conferimento delle funzioni  di verifica delle conformita' di
cui al comma  2 ha effetto dopo  un anno dalla entrata  in vigore del
presente  decreto  legislativo.  Entro   tale  termine,  con  decreto
legislativo  da emanarsi  ai sensi  dell'articolo 10  della legge  15
marzo 1997,  n. 59,  sono individuati  gli adempimenti  affidabili ad
idonei  organismi   privati,  abilitati   dall'autorita'  competente,
nonche' quelli che, per  caratteristiche tecniche e finalita', devono
restare di competenza degli organi centrali.
  4. La costituzione  di scorte di medicinali di  uso non ricorrente,
sieri,  vaccini   e  presidi  profilattici  puo'   essere  effettuata
dall'autorita' statale  o da quella  regionale. Lo Stato  assicura il
coordinamento   delle  diverse   iniziative,  anche   attraverso  gli
strumenti  informativi  di  cui  all' articolo  118,  ai  fini  della
economicita' nella  costituzione delle scorte e,  di conseguenza, del
loro utilizzo in comune.
  5. Restano riservate allo Stato  le competenze di cui agli articoli
10,  commi 2,  3 e  4,  e 14,  comma  1, del  decreto legislativo  30
dicembre  1992,  502,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  le
attribuzioni  del   livello  centrale  in  tema   di  sperimentazioni
gestionali di  cui all'articolo  9-bis dello stesso  decreto, nonche'
quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
 
          Nota all'art. 115:
            -  Per il testo dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n.
          59, si veda in nota all'art. 3.
            - Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502,  recante  "Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della legge 23 ottobre 1992,  n.  421"  e'  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
          1992, n. 305. Si riportano gli articoli 8, comma 4,  9-bis,
          10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1:
            "Art.  8  (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
          prestazioni assistenziali). - 1-3. (Omissis).
            4. Ferma restando la competenza delle regioni in  materia
          di  autorizzazione  e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
          private, a norma dell'art.   43  della  legge  23  dicembre
          1978,  n.  833,  con  atto  di  indirizzo  e coordinamento,
          emanato  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per   i
          rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome,
          sentito il Consiglio superiore di sanita', sono definiti  i
          requisiti  strutturali,  tecnologici e organizzativi minimi
          richiesti per  l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da
          parte delle strutture pubbliche e private e la periodicita'
          dei   controlli  sulla  permanenza  dei  requisiti  stessi.
          L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato entro il  31
          dicembre  1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi
          direttivi:
             a)    garantire   il   perseguimento   degli   obiettivi
          fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
          dal Piano sanitario nazionale;
             b)  garantire  il  perseguimento  degli  obiettivi   che
          ciascuna  delle  fondamentali  funzioni  assistenziali  del
          Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
          disposto dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
          dicembre  1992,  concernente  la  "Definizione  dei livelli
          uniformi  di  assistenza  sanitaria"   ovvero   dal   Piano
          sanitario  nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
          4, lettera b);
             c) assicurare  l'adeguamento  delle  strutture  e  delle
          attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
             d)    assicurare   l'applicazione   delle   disposizioni
          comunitarie in materia;
             e)  garantire  l'osservanza  delle  norme  nazionali  in
          materia    di:       protezione   antisismica,   protezione
          antincendio,  protezione  acustica,  sicurezza   elettrica,
          continuita'  elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene
          dei  luoghi   di   lavoro,   protezione   dalle   radizioni
          ionizzanti,  eliminazione  delle  barriere architettoniche,
          smaltimento  dei   rifiuti,   condizioni   microclimatiche,
          impianti  di  distribuzione  del gas, materiali esplodenti,
          anche alfine di assicurare  condizioni  di  sicurezza  agli
          operatori e agli utenti del servizio;
             f)  prevedere  l'articolazione delle strutture sanitarie
          in classi differenziate in relazione alla  tipologia  delle
          prestazioni erogabili;
             g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle
          prestazioni erogate;
             h)  definire i termini per l'adeguamento delle strutture
          e dei presidi gia' autorizzati e  per  l'aggiornamento  dei
          requisiti  minimi, ai fini di garantire un adeguato livello
          di  qualita'  delle  prestazioni  compatibilmente  con   le
          risorse a disposizione".
            "Art.   9-bis   (Sperimentazioni  gestionali).  -  1.  Le
          sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4,  comma  6,
          della   legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  sono  attuate
          attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per
          lo svolgimento in forma  integrata  sia  di  opere  che  di
          servizi,   motivando   le   ragioni   di   convenienza,  di
          miglioramento della qualita' dell'assistenza e gli elementi
          di garanzia che supportano le convenzioni medesime.  A  tal
          fine  la regione puo' dare vita a societa' miste a capitale
          pubblico e privato.
            2. In sede di prima attuazione, la Conferenza  permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome individua nove aziende unita' sanitarie locali e/o
          ospedaliere,  equamente   ripartite   nelle   circoscrizini
          territoriali   del  Nord,  Centro  e  Sud  Italia,  in  cui
          effettuare le predette sperimentazioni.
            3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
          le  regioni  e  le province autonome verifica annualmente i
          risultati conseguiti sia sul piano economico che su  quello
          della  qualita' dei servizi.  Al termine del primo triennio
          di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il
          Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti".
            "Art. 10 (Controllo di qualita'). - 1. (Omissis).
            2.  Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di
          cui all'art.  8, comma 4, e avvalendosi dei propri  servizi
          ispettivi,  verificano  il  rispetto  delle disposizioni in
          materia  di  requisiti  minimi  e   classificazione   delle
          strutture   erogatrici,   con   particolare  riguardo  alla
          introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza  e
          di  strumenti e metodologie per la verifica di qualita' dei
          servizi e delle  prestazioni.  Il  Ministro  della  sanita'
          interviene nell'esercizio del potere di alta vigilanza.
            3.  Con  decreto del Ministro della sanita', d'intesa con
          la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome e sentite la Federazione
          nazionale degli ordini dei medici  e  degli  odontoiatri  e
          degli  altri  Ordini e Collegi competenti, sono stabiliti i
          contenuti e le modalita' di utilizzo  degli  indicatori  di
          efficienza  e  di  qualita'.  Il Ministro della sanita', in
          sede di presentazione della Relazione sullo stato sanitario
          del Paese, riferisce in merito alle verifiche dei risultati
          conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di indicatori.
            4.  Il  Ministro  della  sanita'  accerta  lo  stato   di
          attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle
          prescrizioni  mediche  e delle commissioni professionali di
          verifica.  La  rilevazione   dei   dati   contenuti   nelle
          prescrizioni  mediche  e'  attuata  dalle  regioni  e dalle
          province autonome con gli strumenti ritenuti  piu'  idonei.
          Il   Ministro  della  sanita'  acquisice  il  parere  della
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano in
          ordine alla eventuale attuazione  dei  poteri  sostitutivi.
          Ove  tale  parere  non sia espresso entro trenta giorni, il
          Ministro provvede direttamente".
            "Art. 14  (Diritti  dei  cittadini).  -  1.  Al  fine  di
          garantire  il  costante adeguamento delle strutture e delle
          prestazioni sanitarie alle esigenze  dei  cittadini  utenti
          del  Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanita'
          definisce con proprio decreto, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome i contenuti e le  modalita'  di  utilizzo
          degli   indicatori   di   qualita'   dei  servizi  e  delle
          prestazioni sanitarie relativamente alla  personalizzazione
          ed     umanizzazione     dell'assistenza,     al    diritto
          all'informazione,  alle  prestazioni  alberghiere,  nonche'
          dell'andamento   delle   attivita'   di  prevenzione  delle
          malattie. A tal fine il Ministro  della  sanita',  d'intesa
          con   il   Ministro   dell'universita'   e   della  ricerca
          scientifica e tecnologica e con il  Ministro  degli  affari
          sociali,  puo'  avvalersi  anche della collaborazione delle
          universita', del Consiglio nazionale delle ricerche,  delle
          organizzazioni   rappresentative   degli   utenti  e  degli
          operatori del Servizio sanitario  nazionale  nonche'  delle
          organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti".
            - Il D.P.R. 14 gennaio 1997 reca: "Approvazione dell'atto
          di  indirizzo  e coordinamento alle regioni e alle province
          autonome di Trento e di Bolzano, in  materia  di  requisiti
          strutturali,   tecnologici   ed  organizzativi  minimi  per
          l'esercizio  delle  attivita'  sanitarie  da  parte   delle
          strutture pubbliche e private".
            - Per il testo dell'art. 10 della legge n. 59 del 1997 si
          veda in nota all'art. 9.
            -  Si  trascrive  il testo dell'art. 32 della gia' citata
          legge n.  449 del 1997:
            "Art. 32 (Interventi di razionalizzazione della spesa). -
          1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli  di
          spesa  rendicontati  dalle singole aziende unita' sanitarie
          locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna  azienda
          obiettivi  di  risparmio  sulla spesa per l'acquisizione di
          beni e servizi in misura  tale  da  realizzare,  a  livello
          regionale,  un  risparmio  non inferiore al 2,25 per cento,
          rispetto alla corrispondente spesa annua  rendicontata  per
          l'esercizio  1996, rideterminata con applicazione dei tassi
          di inflazione programmata relativi agli anni 1997  e  1998.
          Nella  determinazione  ed  assegnazione  degli obiettivi di
          risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono
          tener  conto  dei  risultati  conseguiti  dalle  stesse  in
          termini  di  razionalizzazione della spesa e di risanamento
          del bilancio,  in  modo  che  gli  obiettivi  di  risparmio
          assegnati  gravino  in  misura  inversamente  proporzionale
          sulle aziende che hanno ottenuto i  migliori  risultati  di
          razionalizzazione  e di risanamento. Devono comunque essere
          salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti
          dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionale
          e regionali nonche' gli standard qualitativi in atto  nelle
          singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria
          in  materia di procedure di acquisizione di beni e servizi,
          la regione stabilisce modalita' e limiti entro  i  quali  i
          direttori  generali  delle  aziende unita' sanitarie locali
          delegano  ai  dirigenti  dei  presidi  ospedalieri  e   dei
          distretti,   nonche'   dei   dipartimenti  extraospedalieri
          complessi  se  individuati  dall'azienda  unita'  sanitaria
          locale   quali   centri  di  costo  e  di  responsabilita',
          nell'ambito   dell'autonomia   economico-finanziaria   agli
          stessi  attribuita,  l'approvvigionamento diretto di beni e
          servizi  per  i  quali  risultino   inopportune   procedure
          unificate,  secondo  le  norme  del  diritto  civile  e nel
          rispetto  dei  principi  di   buona   amministrazione.   Il
          direttore  generale assicura la vigilanza e la verifica dei
          risultati delle attivita' di cui al presente  comma,  anche
          avvalendosi  delle  risultanze degli osservatori centrale e
          regionali degli acquisti e dei prezzi di  cui  all'art.  1,
          comma  30,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662.   Nel
          rispetto dei vincoli e degli obiettivi di  risparmio  sopra
          indicati  le regioni possono modulare diversamente i limiti
          di spesa previsti dal presente comma  per  le  aziende  del
          Servizio sanitario nazionale a bassa densita' demografica e
          situate   nelle   isole   minori   e   nelle  zone  montane
          particolarmente disagiate.
            2. In caso di inadempienza, entro  i  termini  stabiliti,
          delle   regioni,  nonche'  delle  relative  aziende  unita'
          sanitarie  locali  e  aziende  ospedaliere,  agli  obblighi
          disposti  da  leggi  dello  Stato per il contenimento della
          spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti
          al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle
          attivita' di programmazione e  di  controllo,  in  sede  di
          ripartizione   del   Fondo  sanitario  nazionale  ai  sensi
          dell'art. 12  del  D.Lgs.  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive  modificazioni,  si  applica una riduzione della
          quota spettante che non puo' complessivamente superare il 3
          per cento. Le riduzioni sono proposte  dal  Ministro  della
          sanita',  previo  parere  della Conferenza unificata di cui
          all'art. 8 del D.Lgs.  28 agosto 1997, n. 281.  Le  regioni
          individuano  le  modalita' per l'attribuzione delle diverse
          responsabilita' ai direttori generali, ai  dirigenti  e  al
          restante   personale,   per  l'adempimento  degli  obblighi
          derivanti alle aziende  sanitarie  dalle  disposizioni  del
          presente  comma,  eventualmente valutando l'opportunita' di
          tenerne conto ai  fini  della  corresponsione  della  quota
          integrativa   del   trattamento   economico  dei  direttori
          generali, di cui all'art.  1,  comma  5,  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 19 luglio 1995, n.
          502. I direttori generali delle  aziende  unita'  sanitarie
          locali,   in   base   al   principio   di  responsabilita',
          individuano obiettivi di qualita' e di  risparmio  ai  fini
          degli istituti contrattuali variabili.
            3.  Le  regioni  definiscono  ogni  anno  con i direttori
          generali  nell'ambito  dei  bilanci  di  previsione   delle
          aziende unita' sanitarie locali, l'attribuzione di un fondo
          destinato  alle  strutture  dipartimentali  e distrettuali,
          individuate  dall'azienda   quali   centri   di   costo   e
          responsabilita', per le attivita' di prevenzione sulla base
          delle  competenze  istituzionali previste dalle normative o
          nell'ambito  di  progetti  obiettivo  approvati  a  livello
          regionale e aziendale.
            4. Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non
          abbiano  dato  attuazione  agli strumenti di pianificazione
          riguardanti la tutela della salute mentale di cui  all'art.
          1,  comma  20,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non
          abbiano  provveduto  alla  realizzazione  delle   residenze
          territoriali  necessarie  per  la  definitiva  chiusura dei
          residui ospedali psichiatrici e per i servizi e le esigenze
          di  residenzialita'  per   gli   utenti   provenienti   dal
          territorio  si  applicano le sanzioni previste dal comma 23
          dello stesso articolo. Il Ministro della  sanita'  verifica
          l'adeguatezza  e  la  realizzazione dei suddetti programmi,
          con particolare riferimento  alle  dimissioni  dai  residui
          ospedali    psichiatrici    dei   degenti   con   patologia
          psichiatrica  che,  attraverso   progetti   personalizzati,
          devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal
          fine  avvalendosi  anche  del privato sociale senza fini di
          lucro.
            5.   Le  disponibilita'  del  Fondo  sanitario  nazionale
          derivanti dalle riduzioni effettuate al sensi del  comma  2
          sono utilizzate per il finanziarnento di azioni di sostegno
          volte  alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine
          all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione
          organizzativa e gestionale di servizi per la  tutela  delle
          fasce  deboli.  Le disponibilita' derivanti dalle riduzioni
          di cui all'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre  1996,
          n.  662,  e quelle derivanti dalla minore spesa dovuta alla
          dimissione  di  pazienti  da  strutture  sanitarie  private
          accreditate,   sono   utilizzate,   sentita  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province   autonome   di   Trento  e  di  Bolzano,  per  la
          realizzazione di quanto  previsto  dal  progetto  obiettivo
          "Tutela   della   salute   mentale"   nonche',   a   titolo
          incentivante, a favore di aziende unita sanitarie locali  e
          aziende  ospedaliere  che  abbiano  attuato  i programmi di
          chiusura  dei  residui  ospedali   psichiatrici.   Per   le
          disponibilita' derivanti dalle riduzioni di cui all'art. 1,
          comma  23,  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  il
          Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',  d'intesa  con  la  regione interessata, attiva il
          potere sostitutivo con la nomina di commissari regionali ad
          acta al fine di realizzare  quanto  previsto  dal  progetto
          obiettivo "Tutela della salute mentale". La quota dei fondi
          da  attribuire  alle regioni ai sensi del presente comma e'
          determinata  dal  Ministro  della   sanita',   sentita   la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Il
          Ministro   della   sanita',  avvalendosi  dell'Osservatorio
          nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore di
          sanita', acquisisce i dati  relativi  all'attuazione  della
          legge  13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni e
          integrazioni,  anche  al  fine  dell'individuazione   degli
          indicatori  di salute, della tariffazione delle prestazioni
          e della redazione  del  progetto  obiettivo  "Tutela  della
          salute mentale" all'interno del piano sanitario nazionale.
            6.  All'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.
          724, come modificato dal comma 21 dell'art. 1  della  legge
          23  dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo e' sostituito
          dal seguente: "I beni  mobili  e  immobili  degli  ospedali
          psichiatrici   dismessi   possono   essere  utilizzati  per
          attivita' di carattere  sanitario,  purche'  diverse  dalla
          prestazione  di  servizi  per  la  salute  mentale  o dalla
          degenza o ospitalita' di pazienti dimessi o di nuovi  casi,
          ovvero   possono   essere   destinati  dall'azienda  unita'
          sanitaria locale competente  alla  produzione  di  reddito,
          attraverso  la  vendita,  anche  parziale, degli stessi con
          diritto  di  prelazione  per  gli  enti  pubblici,   o   la
          locazione";  dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente:
          "Qualora  risultino  disponibili  ulteriori   somme,   dopo
          l'attuazione  di  quanto  previsto  dal  predetto  progetto
          obiettivo, le aziende sanitarie  potranno  utilizzarle  per
          altre attivita' di carattere sanitario".
            7.  L'obbligo  del  pareggio  di bilancio previsto per le
          aziende ospedaliere  dall'art.  4,  comma  8,  del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.    502,  e  successive
          modificazioni,  e'  esteso  ai  presidi  ospedalieri  delle
          aziende    unita'    sanitarie    locali    con   autonomia
          economico-finanziaria e contabilita'  separata  all'interno
          del  bilancio dell'azienda unita' sanitaria locale al sensi
          dell'art. 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.
            8.  Le  regioni,  in  attuazione   della   programmazione
          sanitaria  ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2,
          comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
          modificazioni,  individuano  preventivamente  per  ciascuna
          istituzione  sanitaria  pubblica  e privata, ivi compresi i
          presidi ospedalieri di cui al comma  7,  o  per  gruppi  di
          istituzioni  sanitarie,  i  limiti massimi annuali di spesa
          sostenibile con il Fondo sanitario e i  preventivi  annuali
          delle prestazioni, nonche' gli indirizzi e le modalita' per
          la  contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge
          23 dicembre 1996, n. 662.
            9. Le regioni, le aziende unita' sanitarie  locali  e  le
          aziende  ospedaliere  assicurano l'attivita' di vigilanza e
          controllo sull'uso corretto ed efficace delle  risorse.  In
          particolare:
             a)  raccolgono  ed  analizzano  sistematicamente  i dati
          concernenti  le  attivita'  ospedaliere  e   le   attivita'
          relative  agli  altri  livelli  di assistenza ed i relativi
          costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi
          di ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali
          o  locali.  Le  attivita'  ospedaliere  sono   oggetto   di
          specifiche  azioni  di  monitoraggio  e valutazione sotto i
          profili   della   qualita',   dell'appropriatezza,    della
          accessibilita'  e  del  costo.  A  tali  fini sono promossi
          interventi di formazione degli operatori regionali e locali
          dedicati all'attivita' di controllo esterno e l'impiego  di
          protocolli   quali  strumenti  sistematici  di  valutazione
          dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
             b)  le  aziende  unita'  sanitarie   locali   esercitano
          funzioni  di  indirizzo  e coordinamento dell'attivita' dei
          medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
          supportando i  sanitari  nell'individuazione  di  linee  di
          intervento  appropriate  al  fine  di  ottenere il migliore
          rapporto  costo-beneficio  tra  le  opzioni   eventualmente
          disponibili   e   fornendo   indicazioni   per   l'uniforme
          applicazione in ambito locale dei  percorsi  diagnostici  e
          terapeutici  di  cui  all'art.  1,  comma 28, della legge 2
          dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dai Ministro della
          sanita' entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge, a partire dalle piu' comuni patologie
          cronico-degenerative.    A  tal  fine  possono avvalersi di
          appositi uffici di livello dirigenziale.  Il Ministro della
          sanita' riferisce al Parlamento sull'adozione dei  percorsi
          diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo
          stato  sanitario del Paese, di cui all'art. 1, comma 6, del
          decreto  legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni;
             c) al fine di ottimizzare l'impiego  delle  risorse  per
          l'acquisto  di  beni  e servizi, l'osservatorio centrale di
          cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996,  n.
          662,  avvalendosi  dei  dati  forniti  dalle regioni, dalle
          aziende  unita'   sanitgarie   locali   e   dalle   aziende
          ospedaliere,   compie   indagini   e  fornisce  indicazioni
          sull'andamento dei prezzi e  sulle  modalita'  di  acquisto
          utili ad orientare le decisioni a livello locale.
            10. All'art. 14, primo comma, della legge 30 aprile 1962,
          n.  283,  sono aggiunte, in fine, le parole: "ad esclusione
          della  vaccinazione  antitifico-paratifica   e   di   altri
          trattamenti   vaccinali".  L'art.     38  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 marzo  1980,  n.    327,  e'
          sostituito dal seguente:
            "Art. 38 (Profilassi del personale). - 1. Il personale di
          cui  all'art. 37 e' sottoposto ai trattamenti di profilassi
          che  siano  ritenuti  necessari  dall'autorita'   sanitaria
          competente,   a  salvaguardia  della  salute  pubblica,  ad
          esclusione della vaccinazione  antitifico-paratifica  e  di
          altri trattamenti vaccinali".
            11.  Il  Ministro  della  sanita',  avvalendosi anche del
          sistema informativo sanitario  vigila  sull'attuazione  del
          Piano  sanitario  nazionale  e  sulla  attivita' gestionale
          delle aziende  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende
          ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti
          dal  presente  articolo e promuove gli interventi necessari
          per l'esercizio, a  livello  centrale,  delle  funzioni  di
          analisi  e  controllo dei costi e dei risultati, al fine di
          contrastare inerzie, dispersioni  e  sprechi  nell'utilizzo
          delle risorse.
            12.  A  partire  dal  1998  resta consolidata in lire 315
          miliardi la quota del Fondo sanitario  nazionale  destinata
          al  finanziamento  delle  borse di studio per la formazione
          dei medici specialisti di  cui  al  decreto  legislativo  8
          agosto  1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per
          il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'art.  6,
          comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.
            13. La previsione di cui al comma 17  dell'art.  6  della
          legge  15  maggio  1997,  n.  127,  si  applica altresi' al
          personale non  sanitario  delle  aziende  unita'  sanitarie
          locali,  inquadrato  in maniera difforme dalle disposizioni
          contenute nel decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio
          1982, pubblicato nel supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   51   del   22  febbraio  1982,  "Normativa
          concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali  in
          applicazione dell'art.  12 del decreto del Presidente della
          Repubblica  20 dicembre 1979, n. 761". L'annullamento degli
          inquadramenti deve avvenire entro tre mesi  dalla  data  di
          entrata   in   vigore   della   presente   legge.   Qualora
          l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni
          per titoli integrati da colloquio,  ai  quali  siano  Stati
          ammessi   a   partecipare   dipendenti   appartenenti  alla
          qualifica  immediatamente  inferiore,  con  anz:ianita'  di
          servizio di almeno cinque anni  nella  qualifica  medesima,
          ancorche'  sprovvisti  del  titolo di studio prescritto per
          l'accesso alla qualifica  corrispondente,  non  si  procede
          alla  rinnovazione  della  procedura  selettiva, sempreche'
          venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si
          sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'art.  6, comma
          17,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,   sempreche'
          rappresentino  spesa  consolidata nei bilanci delle aziende
          sanitarie.
            14.  E'  fatto  salvo  quanto  stabilito  dal  comma   46
          dell'art.   1   della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,
          limitatamente a quanto previsto per l'ente  pubblico  Croce
          rossa  italiana,  per  quanto  riguarda  l'assunzione delle
          unita'  che  operano  con   contratto   a   trentasei   ore
          settimanali  ai  sensi  dell'art.  7,  comma 6, del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  per  il  personale
          militare con contratto a tempo determinato alla data del 31
          dicembre 1996.
            15.   Le  regioni,  nell'ambito  della  quota  del  Fondo
          sanitario  nazionale  ad   esse   destinata,   autorizzano,
          d'intesa  con il Ministero della sanita', le aziende unita'
          sanitarie  locali  e  le  aziende  ospedaliere  ad  erogare
          prestazioni   che  rientrino  in  programmi  assistenziali,
          approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a
          favore di:
             a) cittadini provenienti da  Paesi  extracomunitari  nei
          quali  non  esistono  o  non  sono  facilmente  accessibili
          competenze  medico-specialistiche  per  il  trattamento  di
          specifiche  gravi patologie e non sono in vigore accordi di
          reciprocita' relativi all'assistenza sanitaria;
             b) cittadini di  Paesi  la  cui  particolare  situazione
          contingente  non  rende  attuabili,  per ragioni politiche,
          militari o  di  altra  natura,  gli  accordi  eventualmente
          esistenti   con   il   Servizio   sanitario  nazionale  per
          l'assistenza sanitaria.
            16. Le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  la
          regione  Valle  d'Aosta  e la regione Friuli-Venezia Giulia
          perseguono  gli  obiettivi  di  cui  al  presente  articolo
          nell'ambito  delle  competenze  derivanti  dallo statuto di
          autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo
          al  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  nei
          rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della
          legge  23  dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a
          carico del bilancio dello Stato".