Art. 115.
Ripartizione delle competenze
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15
marzo 1997, n. 59 sono conservati allo Stato i seguenti compiti e
funzioni amministrative:
a) l'adozione, d'intesa con la Conferenza unificata, del piano
sanitario nazionale, l'adozione dei piani di settore aventi rilievo
ed applicazione nazionali, nonche' il riparto delle relative risorse
alle regioni, previa intesa con la Conferenza Statoregioni;
b) l'adozione di norme, lineeguida e prescrizioni tecniche di
natura igienicosanitaria relative ad attivita', strutture, impianti,
laboratori, officine di produzione, apparecchi, modalita' di
lavorazione, sostanze e prodotti, ivi compresi gli alimenti;
c) la formazione, l'aggiornamento, le integrazioni e le modifiche
delle tabelle e degli elenchi relativi a sostanze o prodotti la cui
produzione, importazione, cessione, commercializzazione o impiego sia
sottoposta ad autorizzazioni, nulla osta, assensi comunque
denominati, obblighi di notificazione, restrizioni o divieti;
d) l'approvazione di manuali e istruzioni tecniche su tematiche di
interesse nazionale;
e) lo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli
uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che
esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti;
f) la definizione dei criteri per l'esercizio delle attivita'
sanitarie ed i relativi controlli ai sensi dell'articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n.
42 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio
1997, recante l'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in
materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi
per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture
pubbliche e private;
g) la definizione di un modello di accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private.
2. Nelle materie di cui all'articolo 112 sono conferiti tutte le
funzioni e i compiti amministrativi non compresi nel comma 1 del
presente articolo ne' disciplinati dagli articoli seguenti del
presente capo, ed in particolare quelli concernenti:
a) l'approvazione dei piani e dei programmi di settore non aventi
rilievo e applicazione nazionale;
b) l'adozione dei provvedimenti puntuali e l'erogazione delle
prestazioni;
c) la verifica della conformita' rispetto alla normativa nazionale
e comunitaria di attivita', strutture, impianti, laboratori, officine
di produzione, apparecchi, modalita' di lavorazione, sostanze e
prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto al
comma 3 del presente articolo, nonche' la vigilanza successiva, ivi
compresa la verifica dell'applicazione della buona pratica di
laboratorio;
d) le verifiche di conformita' sull'applicazione dei provvedimenti
di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d).
3. Il conferimento delle funzioni di verifica delle conformita' di
cui al comma 2 ha effetto dopo un anno dalla entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Entro tale termine, con decreto
legislativo da emanarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono individuati gli adempimenti affidabili ad
idonei organismi privati, abilitati dall'autorita' competente,
nonche' quelli che, per caratteristiche tecniche e finalita', devono
restare di competenza degli organi centrali.
4. La costituzione di scorte di medicinali di uso non ricorrente,
sieri, vaccini e presidi profilattici puo' essere effettuata
dall'autorita' statale o da quella regionale. Lo Stato assicura il
coordinamento delle diverse iniziative, anche attraverso gli
strumenti informativi di cui all' articolo 118, ai fini della
economicita' nella costituzione delle scorte e, di conseguenza, del
loro utilizzo in comune.
5. Restano riservate allo Stato le competenze di cui agli articoli
10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, 502, e successive modifiche e integrazioni, le
attribuzioni del livello centrale in tema di sperimentazioni
gestionali di cui all'articolo 9-bis dello stesso decreto, nonche'
quelle di cui all'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Nota all'art. 115:
- Per il testo dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n.
59, si veda in nota all'art. 3.
- Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1992, n. 305. Si riportano gli articoli 8, comma 4, 9-bis,
10, commi 2, 3 e 4, e 14, comma 1:
"Art. 8 (Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle
prestazioni assistenziali). - 1-3. (Omissis).
4. Ferma restando la competenza delle regioni in materia
di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie
private, a norma dell'art. 43 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, con atto di indirizzo e coordinamento,
emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome,
sentito il Consiglio superiore di sanita', sono definiti i
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi
richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da
parte delle strutture pubbliche e private e la periodicita'
dei controlli sulla permanenza dei requisiti stessi.
L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato entro il 31
dicembre 1993 nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) garantire il perseguimento degli obiettivi
fondamentali di prevenzione, cura e riabilitazione definiti
dal Piano sanitario nazionale;
b) garantire il perseguimento degli obiettivi che
ciascuna delle fondamentali funzioni assistenziali del
Servizio sanitario nazionale deve conseguire, giusta quanto
disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1992, concernente la "Definizione dei livelli
uniformi di assistenza sanitaria" ovvero dal Piano
sanitario nazionale, ai sensi del precedente art. 1, comma
4, lettera b);
c) assicurare l'adeguamento delle strutture e delle
attrezzature al progresso scientifico e tecnologico;
d) assicurare l'applicazione delle disposizioni
comunitarie in materia;
e) garantire l'osservanza delle norme nazionali in
materia di: protezione antisismica, protezione
antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica,
continuita' elettrica, sicurezza antinfortunistica, igiene
dei luoghi di lavoro, protezione dalle radizioni
ionizzanti, eliminazione delle barriere architettoniche,
smaltimento dei rifiuti, condizioni microclimatiche,
impianti di distribuzione del gas, materiali esplodenti,
anche alfine di assicurare condizioni di sicurezza agli
operatori e agli utenti del servizio;
f) prevedere l'articolazione delle strutture sanitarie
in classi differenziate in relazione alla tipologia delle
prestazioni erogabili;
g) prevedere l'obbligo di controllo della qualita' delle
prestazioni erogate;
h) definire i termini per l'adeguamento delle strutture
e dei presidi gia' autorizzati e per l'aggiornamento dei
requisiti minimi, ai fini di garantire un adeguato livello
di qualita' delle prestazioni compatibilmente con le
risorse a disposizione".
"Art. 9-bis (Sperimentazioni gestionali). - 1. Le
sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono attuate
attraverso convenzioni con organismi pubblici e privati per
lo svolgimento in forma integrata sia di opere che di
servizi, motivando le ragioni di convenienza, di
miglioramento della qualita' dell'assistenza e gli elementi
di garanzia che supportano le convenzioni medesime. A tal
fine la regione puo' dare vita a societa' miste a capitale
pubblico e privato.
2. In sede di prima attuazione, la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome individua nove aziende unita' sanitarie locali e/o
ospedaliere, equamente ripartite nelle circoscrizini
territoriali del Nord, Centro e Sud Italia, in cui
effettuare le predette sperimentazioni.
3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome verifica annualmente i
risultati conseguiti sia sul piano economico che su quello
della qualita' dei servizi. Al termine del primo triennio
di sperimentazione, sulla base dei risultati conseguiti, il
Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti".
"Art. 10 (Controllo di qualita'). - 1. (Omissis).
2. Le regioni, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di
cui all'art. 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi
ispettivi, verificano il rispetto delle disposizioni in
materia di requisiti minimi e classificazione delle
strutture erogatrici, con particolare riguardo alla
introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e
di strumenti e metodologie per la verifica di qualita' dei
servizi e delle prestazioni. Il Ministro della sanita'
interviene nell'esercizio del potere di alta vigilanza.
3. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome e sentite la Federazione
nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri e
degli altri Ordini e Collegi competenti, sono stabiliti i
contenuti e le modalita' di utilizzo degli indicatori di
efficienza e di qualita'. Il Ministro della sanita', in
sede di presentazione della Relazione sullo stato sanitario
del Paese, riferisce in merito alle verifiche dei risultati
conseguiti, avvalendosi del predetto sistema di indicatori.
4. Il Ministro della sanita' accerta lo stato di
attuazione presso le regioni del sistema di controllo delle
prescrizioni mediche e delle commissioni professionali di
verifica. La rilevazione dei dati contenuti nelle
prescrizioni mediche e' attuata dalle regioni e dalle
province autonome con gli strumenti ritenuti piu' idonei.
Il Ministro della sanita' acquisice il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in
ordine alla eventuale attuazione dei poteri sostitutivi.
Ove tale parere non sia espresso entro trenta giorni, il
Ministro provvede direttamente".
"Art. 14 (Diritti dei cittadini). - 1. Al fine di
garantire il costante adeguamento delle strutture e delle
prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini utenti
del Servizio sanitario nazionale il Ministro della sanita'
definisce con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome i contenuti e le modalita' di utilizzo
degli indicatori di qualita' dei servizi e delle
prestazioni sanitarie relativamente alla personalizzazione
ed umanizzazione dell'assistenza, al diritto
all'informazione, alle prestazioni alberghiere, nonche'
dell'andamento delle attivita' di prevenzione delle
malattie. A tal fine il Ministro della sanita', d'intesa
con il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro degli affari
sociali, puo' avvalersi anche della collaborazione delle
universita', del Consiglio nazionale delle ricerche, delle
organizzazioni rappresentative degli utenti e degli
operatori del Servizio sanitario nazionale nonche' delle
organizzazioni di volontariato e di tutela dei diritti".
- Il D.P.R. 14 gennaio 1997 reca: "Approvazione dell'atto
di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per
l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private".
- Per il testo dell'art. 10 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 9.
- Si trascrive il testo dell'art. 32 della gia' citata
legge n. 449 del 1997:
"Art. 32 (Interventi di razionalizzazione della spesa). -
1. Per l'anno 1998 le regioni, tenuto conto dei livelli di
spesa rendicontati dalle singole aziende unita' sanitarie
locali e aziende ospedaliere, assegnano a ciascuna azienda
obiettivi di risparmio sulla spesa per l'acquisizione di
beni e servizi in misura tale da realizzare, a livello
regionale, un risparmio non inferiore al 2,25 per cento,
rispetto alla corrispondente spesa annua rendicontata per
l'esercizio 1996, rideterminata con applicazione dei tassi
di inflazione programmata relativi agli anni 1997 e 1998.
Nella determinazione ed assegnazione degli obiettivi di
risparmio, relativi alle singole aziende, le regioni devono
tener conto dei risultati conseguiti dalle stesse in
termini di razionalizzazione della spesa e di risanamento
del bilancio, in modo che gli obiettivi di risparmio
assegnati gravino in misura inversamente proporzionale
sulle aziende che hanno ottenuto i migliori risultati di
razionalizzazione e di risanamento. Devono comunque essere
salvaguardati gli obiettivi di tutela della salute previsti
dalle disposizioni in vigore e dai piani sanitari nazionale
e regionali nonche' gli standard qualitativi in atto nelle
singole strutture. Nel rispetto della normativa comunitaria
in materia di procedure di acquisizione di beni e servizi,
la regione stabilisce modalita' e limiti entro i quali i
direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali
delegano ai dirigenti dei presidi ospedalieri e dei
distretti, nonche' dei dipartimenti extraospedalieri
complessi se individuati dall'azienda unita' sanitaria
locale quali centri di costo e di responsabilita',
nell'ambito dell'autonomia economico-finanziaria agli
stessi attribuita, l'approvvigionamento diretto di beni e
servizi per i quali risultino inopportune procedure
unificate, secondo le norme del diritto civile e nel
rispetto dei principi di buona amministrazione. Il
direttore generale assicura la vigilanza e la verifica dei
risultati delle attivita' di cui al presente comma, anche
avvalendosi delle risultanze degli osservatori centrale e
regionali degli acquisti e dei prezzi di cui all'art. 1,
comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Nel
rispetto dei vincoli e degli obiettivi di risparmio sopra
indicati le regioni possono modulare diversamente i limiti
di spesa previsti dal presente comma per le aziende del
Servizio sanitario nazionale a bassa densita' demografica e
situate nelle isole minori e nelle zone montane
particolarmente disagiate.
2. In caso di inadempienza, entro i termini stabiliti,
delle regioni, nonche' delle relative aziende unita'
sanitarie locali e aziende ospedaliere, agli obblighi
disposti da leggi dello Stato per il contenimento della
spesa sanitaria, ovvero nel caso in cui non vengano forniti
al Sistema informativo sanitario i dati indispensabili alle
attivita' di programmazione e di controllo, in sede di
ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi
dell'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, si applica una riduzione della
quota spettante che non puo' complessivamente superare il 3
per cento. Le riduzioni sono proposte dal Ministro della
sanita', previo parere della Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Le regioni
individuano le modalita' per l'attribuzione delle diverse
responsabilita' ai direttori generali, ai dirigenti e al
restante personale, per l'adempimento degli obblighi
derivanti alle aziende sanitarie dalle disposizioni del
presente comma, eventualmente valutando l'opportunita' di
tenerne conto ai fini della corresponsione della quota
integrativa del trattamento economico dei direttori
generali, di cui all'art. 1, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n.
502. I direttori generali delle aziende unita' sanitarie
locali, in base al principio di responsabilita',
individuano obiettivi di qualita' e di risparmio ai fini
degli istituti contrattuali variabili.
3. Le regioni definiscono ogni anno con i direttori
generali nell'ambito dei bilanci di previsione delle
aziende unita' sanitarie locali, l'attribuzione di un fondo
destinato alle strutture dipartimentali e distrettuali,
individuate dall'azienda quali centri di costo e
responsabilita', per le attivita' di prevenzione sulla base
delle competenze istituzionali previste dalle normative o
nell'ambito di progetti obiettivo approvati a livello
regionale e aziendale.
4. Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non
abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione
riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'art.
1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non
abbiano provveduto alla realizzazione delle residenze
territoriali necessarie per la definitiva chiusura dei
residui ospedali psichiatrici e per i servizi e le esigenze
di residenzialita' per gli utenti provenienti dal
territorio si applicano le sanzioni previste dal comma 23
dello stesso articolo. Il Ministro della sanita' verifica
l'adeguatezza e la realizzazione dei suddetti programmi,
con particolare riferimento alle dimissioni dai residui
ospedali psichiatrici dei degenti con patologia
psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati,
devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal
fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di
lucro.
5. Le disponibilita' del Fondo sanitario nazionale
derivanti dalle riduzioni effettuate al sensi del comma 2
sono utilizzate per il finanziarnento di azioni di sostegno
volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine
all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione
organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle
fasce deboli. Le disponibilita' derivanti dalle riduzioni
di cui all'art. 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e quelle derivanti dalla minore spesa dovuta alla
dimissione di pazienti da strutture sanitarie private
accreditate, sono utilizzate, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per la
realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo
"Tutela della salute mentale" nonche', a titolo
incentivante, a favore di aziende unita sanitarie locali e
aziende ospedaliere che abbiano attuato i programmi di
chiusura dei residui ospedali psichiatrici. Per le
disponibilita' derivanti dalle riduzioni di cui all'art. 1,
comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
sanita', d'intesa con la regione interessata, attiva il
potere sostitutivo con la nomina di commissari regionali ad
acta al fine di realizzare quanto previsto dal progetto
obiettivo "Tutela della salute mentale". La quota dei fondi
da attribuire alle regioni ai sensi del presente comma e'
determinata dal Ministro della sanita', sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il
Ministro della sanita', avvalendosi dell'Osservatorio
nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore di
sanita', acquisisce i dati relativi all'attuazione della
legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni e
integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli
indicatori di salute, della tariffazione delle prestazioni
e della redazione del progetto obiettivo "Tutela della
salute mentale" all'interno del piano sanitario nazionale.
6. All'art. 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, come modificato dal comma 21 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "I beni mobili e immobili degli ospedali
psichiatrici dismessi possono essere utilizzati per
attivita' di carattere sanitario, purche' diverse dalla
prestazione di servizi per la salute mentale o dalla
degenza o ospitalita' di pazienti dimessi o di nuovi casi,
ovvero possono essere destinati dall'azienda unita'
sanitaria locale competente alla produzione di reddito,
attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con
diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la
locazione"; dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente:
"Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo
l'attuazione di quanto previsto dal predetto progetto
obiettivo, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per
altre attivita' di carattere sanitario".
7. L'obbligo del pareggio di bilancio previsto per le
aziende ospedaliere dall'art. 4, comma 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e' esteso ai presidi ospedalieri delle
aziende unita' sanitarie locali con autonomia
economico-finanziaria e contabilita' separata all'interno
del bilancio dell'azienda unita' sanitaria locale al sensi
dell'art. 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.
8. Le regioni, in attuazione della programmazione
sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'art. 2,
comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna
istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i
presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di
istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa
sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali
delle prestazioni, nonche' gli indirizzi e le modalita' per
la contrattazione di cui all'art. 1, comma 32, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
9. Le regioni, le aziende unita' sanitarie locali e le
aziende ospedaliere assicurano l'attivita' di vigilanza e
controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In
particolare:
a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati
concernenti le attivita' ospedaliere e le attivita'
relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi
costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi
di ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali
o locali. Le attivita' ospedaliere sono oggetto di
specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i
profili della qualita', dell'appropriatezza, della
accessibilita' e del costo. A tali fini sono promossi
interventi di formazione degli operatori regionali e locali
dedicati all'attivita' di controllo esterno e l'impiego di
protocolli quali strumenti sistematici di valutazione
dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
b) le aziende unita' sanitarie locali esercitano
funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attivita' dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
supportando i sanitari nell'individuazione di linee di
intervento appropriate al fine di ottenere il migliore
rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente
disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme
applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e
terapeutici di cui all'art. 1, comma 28, della legge 2
dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dai Ministro della
sanita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a partire dalle piu' comuni patologie
cronico-degenerative. A tal fine possono avvalersi di
appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro della
sanita' riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi
diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo
stato sanitario del Paese, di cui all'art. 1, comma 6, del
decreto legisaltivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni;
c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per
l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di
cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle
aziende unita' sanitgarie locali e dalle aziende
ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni
sull'andamento dei prezzi e sulle modalita' di acquisto
utili ad orientare le decisioni a livello locale.
10. All'art. 14, primo comma, della legge 30 aprile 1962,
n. 283, sono aggiunte, in fine, le parole: "ad esclusione
della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri
trattamenti vaccinali". L'art. 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 38 (Profilassi del personale). - 1. Il personale di
cui all'art. 37 e' sottoposto ai trattamenti di profilassi
che siano ritenuti necessari dall'autorita' sanitaria
competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad
esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di
altri trattamenti vaccinali".
11. Il Ministro della sanita', avvalendosi anche del
sistema informativo sanitario vigila sull'attuazione del
Piano sanitario nazionale e sulla attivita' gestionale
delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti
dal presente articolo e promuove gli interventi necessari
per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di
analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di
contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo
delle risorse.
12. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315
miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata
al finanziamento delle borse di studio per la formazione
dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257; conseguentemente non si applicano per
il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'art. 6,
comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.
13. La previsione di cui al comma 17 dell'art. 6 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica altresi' al
personale non sanitario delle aziende unita' sanitarie
locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni
contenute nel decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio
1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982, "Normativa
concorsuale del personale delle unita' sanitarie locali in
applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761". L'annullamento degli
inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Qualora
l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni
per titoli integrati da colloquio, ai quali siano Stati
ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla
qualifica immediatamente inferiore, con anz:ianita' di
servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima,
ancorche' sprovvisti del titolo di studio prescritto per
l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede
alla rinnovazione della procedura selettiva, sempreche'
venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si
sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'art. 6, comma
17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sempreche'
rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle aziende
sanitarie.
14. E' fatto salvo quanto stabilito dal comma 46
dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
limitatamente a quanto previsto per l'ente pubblico Croce
rossa italiana, per quanto riguarda l'assunzione delle
unita' che operano con contratto a trentasei ore
settimanali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale
militare con contratto a tempo determinato alla data del 31
dicembre 1996.
15. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo
sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano,
d'intesa con il Ministero della sanita', le aziende unita'
sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare
prestazioni che rientrino in programmi assistenziali,
approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a
favore di:
a) cittadini provenienti da Paesi extracomunitari nei
quali non esistono o non sono facilmente accessibili
competenze medico-specialistiche per il trattamento di
specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di
reciprocita' relativi all'assistenza sanitaria;
b) cittadini di Paesi la cui particolare situazione
contingente non rende attuabili, per ragioni politiche,
militari o di altra natura, gli accordi eventualmente
esistenti con il Servizio sanitario nazionale per
l'assistenza sanitaria.
16. Le province autonome di Trento e di Bolzano, la
regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia
perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo
nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di
autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo
al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei
rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell'art. 1, comma 144,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza alcun apporto a
carico del bilancio dello Stato".