Art. 116. Pianificazione 1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore adottati dalle regioni e' operata con atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto dei piani e programmi di cui all'articolo 115, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo. 2. Le funzioni gia' esercitate da commissioni e organismi ministeriali, anche a composizione mista o paritetica con altre amministrazioni, in relazione ai piani e programmi di settore conferiti alle regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' operato il riordino delle medesime commissioni e organismi, provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui non permangano funzioni residue.
Nota all'art. 116: - Per il testo dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 4; per il testo dell'art. 7 si veda in nota all'art. 3.