Art. 116.
Pianificazione
1. L'individuazione degli obiettivi essenziali e dei criteri comuni
di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di settore
adottati dalle regioni e' operata con atti di indirizzo e
coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n.
59, nel rispetto dei piani e programmi di cui all'articolo 115, comma
1, lettera a) del presente decreto legislativo.
2. Le funzioni gia' esercitate da commissioni e organismi
ministeriali, anche a composizione mista o paritetica con altre
amministrazioni, in relazione ai piani e programmi di settore
conferiti alle regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e'
operato il riordino delle medesime commissioni e organismi,
provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui non permangano
funzioni residue.
Nota all'art. 116:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 4; per il testo dell'art. 7 si veda
in nota all'art. 3.