Art. 117.
Interventi d'urgenza
1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere
esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale.
Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa
la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza,
spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti
territoriali regionali.
2. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni,
ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non
intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.