Art. 118. Attivita' di informazione 1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi concernenti: a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), le altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari; b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto concerne le competenze statali, nonche' il coordinamento dei Sistemi informativi regionali, in connessione con gli osservatori regionali, con altri organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi, di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59; d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le altre relazioni o rapporti di carattere nazionale; e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del conferimento sono tenuti a comunicare alla competente autorita' statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le principali informazioni concernenti l'attivita' svolta, con particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonche' all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali; f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni . 2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicita' sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9 della stessa legge, conservate allo Stato.
Note all'art. 118: - Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 30, della gia' citata legge n. 662 del 1996: "30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del settore degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio sanitario nazionale, nonche' per fini di orientamento e supporto, il Ministero della sanita', nel quadro delle competenze in materia di sistema informativo sanitario, provvede, anche mediante la omogeneizzazione e l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'art. 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 all'organizzazione e alla gestione di un osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi. L'osservatorio centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio sanitario nazionale ed accordi con banche dati di altre istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e sugli acquisti dei diversi settori merceologici e li classifica al fine di renderli confrontabili su scala nazionale, provvedendo ad inviare trimestralmente al Ministro della sanita' ed alla Commissione unica del farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e diffondendo tali informazioni quali supporto delle decisioni gestionali locali. L'osservatorio provvede altresi' al monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537". - Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si veda in nota all'art. 3. - La legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante: "Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n. 50. Si trascrive il testo degli artt. 7 e 9: "Art. 7. - Il Ministro della sanita', di propria iniziativa o su richiesta degli ordini e dei collegi professionali, ove costituiti, puo' disporre la rettifica di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione radiotelevisivi. 2. A tal fine, il Ministro della sanita', sentito, ove necessario, il parere dei Consiglio superiore di sanita', invita i responsabili della pubblicazione o della trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui e' stata diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa. 3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive sono tenuti a fornire al Ministero della sanita', agli ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste, programmi o servizi concernenti argomenti medici o d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime. 4. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione di cui al sesto comma dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'art. 42 della legge 5 agosto 1931, n. 416". "Art. 9. - 1. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini, dei collegi professionali e delle associazioni professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, e' fissato, e periodicamente aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le predette arti ausiliarie. 2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti agli albi degli esercenti le professioni sanitarie, mediante attestato del relativo organo professionale di data non anteriore ai due mesi. 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e' punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il fatto costituisca piu' grave reato, con una ammenda pari al valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso dl recidiva".