Art. 118.
Attivita' di informazione
1. In relazione alle funzioni conferite ai sensi del presente capo
restano allo Stato le funzioni e i compiti amministrativi
concernenti:
a) la raccolta e lo scambio di informazioni ai fini del
collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), le
altre organizzazioni internazionali e gli organismi comunitari;
b) la gestione del Sistema informativo sanitario (SIS) per quanto
concerne le competenze statali, nonche' il coordinamento dei Sistemi
informativi regionali, in connessione con gli osservatori regionali,
con altri organismi pubblici e privati; in particolare, rimangono
salve le competenze dell'Osservatorio centrale degli acquisti e dei
prezzi, di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
c) l'analisi statistica e la diffusione dei dati ISTAT-SIS-SISTAN,
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
d) la redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e le
altre relazioni o rapporti di carattere nazionale;
e) il coordinamento informativo e statistico relativo alle funzioni
e ai compiti conferiti; a tal fine i soggetti destinatari del
conferimento sono tenuti a comunicare alla competente autorita'
statale, con aggiornamento periodico o comunque a richiesta, le
principali informazioni concernenti l'attivita' svolta, con
particolare riferimento alle prestazioni erogate, nonche'
all'insorgenza e alla diffusione di malattie umane o animali;
f) la predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 5
dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modifiche e integrazioni .
2. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative
concernenti la pubblicita' sanitaria, di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 175, ad esclusione delle funzioni di cui agli articoli 7 e 9
della stessa legge, conservate allo Stato.
Note all'art. 118:
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 30, della gia'
citata legge n. 662 del 1996:
"30. Per l'analisi, la programmazione e il controllo del
settore degli acquisti dei beni e servizi nel Servizio
sanitario nazionale, nonche' per fini di orientamento e
supporto, il Ministero della sanita', nel quadro delle
competenze in materia di sistema informativo sanitario,
provvede, anche mediante la omogeneizzazione e
l'integrazione delle funzioni regionali di cui all'art. 6,
comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
all'organizzazione e alla gestione di un osservatorio
centrale degli acquisti e dei prezzi. L'osservatorio
centrale raccoglie, anche utilizzando il collegamento in
rete con gli osservatori regionali e locali del Servizio
sanitario nazionale ed accordi con banche dati di altre
istituzioni pubbliche e private, i dati sui prezzi dei beni
e dei servizi offerti al Servizio sanitario nazionale e
sugli acquisti dei diversi settori merceologici e li
classifica al fine di renderli confrontabili su scala
nazionale, provvedendo ad inviare trimestralmente al
Ministro della sanita' ed alla Commissione unica del
farmaco apposita relazione in merito alla spesa sostenuta e
diffondendo tali informazioni quali supporto delle
decisioni gestionali locali. L'osservatorio provvede
altresi' al monitoraggio del prezzo dei farmaci collocati
nella classe c) di cui all'art. 8, comma 10 della legge 24
dicembre 1993, n. 537".
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante: "Norme in
materia di pubblicita' sanitaria e di repressione
dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 1992, n.
50. Si trascrive il testo degli artt. 7 e 9:
"Art. 7. - Il Ministro della sanita', di propria
iniziativa o su richiesta degli ordini e dei collegi
professionali, ove costituiti, puo' disporre la rettifica
di informazioni e notizie su argomenti di carattere medico
controversi, forniti al pubblico in modo unilaterale
attraverso la stampa o i mezzi di comunicazione
radiotelevisivi.
2. A tal fine, il Ministro della sanita', sentito, ove
necessario, il parere dei Consiglio superiore di sanita',
invita i responsabili della pubblicazione o della
trasmissione, fissando ad essi un termine, a provvedere
alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo
stesso rilievo e, quando trattasi di trasmissioni
radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui e' stata
diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.
3. I responsabili delle reti radiofoniche e televisive
sono tenuti a fornire al Ministero della sanita', agli
ordini o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro
richiesta, il testo integrale dei comunicati, interviste,
programmi o servizi concernenti argomenti medici o
d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.
4. Per l'inosservanza delle disposizioni di cui al
presente articolo si applica la sanzione di cui al sesto
comma dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come
sostituito dall'art. 42 della legge 5 agosto 1931, n. 416".
"Art. 9. - 1. Con decreto del Ministro della sanita',
sentito il parere delle federazioni nazionali degli ordini,
dei collegi professionali e delle associazioni
professionali degli esercenti le arti ausiliarie delle
professioni sanitarie, e' fissato, e periodicamente
aggiornato, l'elenco delle attrezzature tecniche e
strumentali di cui possono essere dotati gli esercenti le
predette arti ausiliarie.
2. Il commercio e la fornitura, a qualsiasi titolo, anche
gratuito, di apparecchi e strumenti diversi da quelli
indicati nel decreto di cui al comma 1, sono vietati nei
confronti di coloro che non dimostrino di essere iscritti
agli albi degli esercenti le professioni sanitarie,
mediante attestato del relativo organo professionale di
data non anteriore ai due mesi.
3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 e'
punita, anche in aggiunta alle sanzioni applicabili ove il
fatto costituisca piu' grave reato, con una ammenda pari al
valore dei beni forniti, elevabile fino al doppio in caso
dl recidiva".