Art. 120.
Prestazioni e tariffe
1. Rimangono ferme le attuali competenze dello Stato concernenti:
a) la classificazione dei medicinali ai fini della loro erogazione
da parte del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 8
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni
dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, e all'articolo 1, comma 42, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) la contrattazione, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, dei prezzi dei medicinali sottoposti alla
procedura di autorizzazione prevista dal regolamento 93/2309/CEE;
c) il regime di rimborsabilita' dei medicinali autorizzati con
procedura centralizzata, di cui alla direttiva 65/65/CEE;
d) la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali
innovativi da porre a carico del Servizio sanitario nazionale, di cui
all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,
convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;
e) la determinazione delle ipotesi e delle modalita' per
l'erogazione di prodotti dietetici a carico del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982,
n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 98;
f) l'approvazione del nomenclatore tariffario protesi, sentita la
Conferenza Statoregioni;
g) la definizione dei criteri generali per la fissazione delle
tariffe delle prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; la definizione dei
massimi tariffari, di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 28
dicembre 1995, n. 549; l'individuazione delle prestazioni
specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale, di cui al medesimo articolo 2, comma 9;
h) l'assistenza penitenziaria; l'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, all'articolo 2, ultimo comma, del
decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito con modificazioni
dalla legge 1 luglio 1981, n. 344, e all'articolo 18, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; l'assistenza al
personale navigante marittimo e della aviazione civile, nonche' le
forme convenzionali di assistenza sanitaria all'estero per il
personale delle pubbliche amministrazioni;
i) la determinazione dei criteri di fruizione di prestazioni ad
altissima specializzazione all'estero, di cui all'articolo 3, comma
5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;
l) le autorizzazioni e i rimborsi relativi al trasferimento per
cura in Italia di cittadini stranieri residenti all'estero, di cui
all'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502;
m) le tariffe relative alle prestazioni sanitarie a favore degli
stranieri, nonche' la loro iscrizione volontaria od obbligatoria al
Servizio sanitario nazionale.
Note all'art. 120:
- Si trascrive il testo dell'art. 8 della legge n. 537
del 1993 "Interventi correttivi di finanza pubblica":
"Art. 8. (Disposizioni in materia di sanita'). - 1. Per
l'anno 1994, le unita' sanitarie locali non possono
procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che
si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque
verificatesi dal 1 luglio 1993, e non coperti.
2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni
dalla richiesta, assunzioni in deroga nel limite massimo,
complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di
quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei
posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque
verificatesi. Le autorizzazioni possono essere concesse
solamente dopo aver esperito le procedure di mobilita'
previste dagli artt. 11, 15, 81 e 85 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384,
nonche' dopo aver esperito le procedure di mobilita' per
documentate situazioni familiari e personali previste dagli
artt. 12 e 13 del medesimo decreto n. 384 del 1990. Le
autorizzazioni sono date con priorita' al personale addetto
al sistema di emergenza sanitaria e alle attivita'
necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n.
135, nonche' al personale sanitario e in particolare per i
servizi di prevenzione e per i consultori familiari e
materno-infantili.
3. Per il comparto della sanita', a decorrere dal 1
gennaio 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di cui
agli artt. 58 e 124 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, non puo' eccedere il
70 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A
tal fine, le amministrazioni provvedono alla ridefinizione
dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei
plus orari da assegnare al personale dl cui agli artt. 61 e
127 del citato decreto n. 384 del 1990, In particolare, le
unita sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei
piani di lavoro con conseguente riduzione del plus orario
del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui
all'art. 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28
novembre 1990, n. 384, utilizzando la maggiore
disponibilita' di ore lavorative conseguente al passaggio
dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo
pieno ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'art. 4,
comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.
4. Gli organi di amministrazione delle unita' sanitarie
locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, il coordinatore amministrativo ed il
coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei
revisori, nonche', ove nominati, il direttore
amministrativo e il direttore sanitario di cui all'art. 3,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sono responsabili dell'applicazione delle norme di cui ai
comma 3, del presente articolo.
5. La corresponsione delle indennita' di qualificazione
dello studio professionale, di collaborazione informatica e
di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente,
alle lettere L), M) ed N) del comma 1 dell'art. 41
dell'accordo reso esecutivo dal decreto del presidente
della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e
dell'indennita' di collaborazione informatica di cui
all'art. 29, comma 1, lettera L), dell'accordo reso
esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28
settembre 1990, n. 315, e' sospesa a far data dal 1 gennaio
1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi
nazionali stipulati ai sensi dell'art. 4, comma 9, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive
modificazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del d.-l. 20
giugno 1996, n. 323 (Disposizioni urgenti per il
risanamento della finanza pubblica) pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 giugno 1996, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425 (Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 1996, n. 191):
"2. Il termine previsto dall'art. 3, comma 129, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' differito al 15 luglio
1996. A decorrere da tale data, i farmaci a base di un
medesimo principio attivo per i quali e prevista uguale via
di somministrazione e che presentano forma farmaceutica
uguale o terapeuticamente comparabile con documentata
bioequivalenza, anche se con diversa concentrazione di
principio attivo, collocati nelle classi a) e b) di cui
all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
sono a carico del Servizio sanitario nazionale solo se
posti in vendita al prezzo per unita' posologica piu' basso
fra quelli dei farmaci presentano le caratteristiche
predette, in vigore al 1 giugno 1996. I medicinali venduti
ad un prezzo maggiore sono classificati dalla Commissione
unica del farmaco nella classe c) di cui alla citata
disposizione della legge n. 537 del 1993 eccettuato il caso
in cui sussistano particolari motivi sanitari che, a
giudizio della stessa Commissione, giustificano il
mantenimento del medicinale nella classe di appartenenza.
Sono escluse dai confronti le confezioni registrate ma non
effettivamente in commercio alla data del 1 giugno 1996".
- Si trascrivono i commi 41 e 42 dell'art. 1 della legge
n. 662 del 1996:
"41. I medicinali sottoposti alla procedura di
autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n. 2309/93 del
Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal titolare
dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il
Ministero della sanita', su conforme parere della
Commissione unica del farmaco, secondo criteri stabiliti
dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997. Le quote di spettanza
per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti sul
prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA, dei
medicinali di cui al presente comma sono stabilite dal CIPE
in deroga al disposto del comma 40, secondo criteri
comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini di
distribuzione sul prezzo finale. In caso di mancato
accordo, il medicinale e' collocato nella classe c) di cui
all'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
42. Entro il 15 febbraio 1997 la Commissione unica del
farmaco procede, alla prima individuazione dei medicinali
attualmente classificati nella classe c), di cui all'art.
8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i quali,
per particolari motivi terapeutici, a decorrere dal 1 marzo
1997, sono erogabili, a totale carico del Servizio
sanitario nazionale, nel limite di spesa di lire 100
miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei
familiari in possesso di un reddito annuo lordo non
superiore a lire 19 milioni. Ai fini dell'accertamento del
reddito si applica la normativa vigente in materia di
autocertificazione, con obbligo di controlli da parte delle
aziende sanitarie locali. L'elenco dei medicinali
erogabili ai sensi del presente comma viene aggiornato
periodicamente dalla Commissione unica del farmaco. L'onere
derivante dall'attuazione del presente comma resta a carico
del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di
spesa previsto per l'assistezza farmaceutica".
- Il regolamento n. 93/2309/CE del 22 luglio 1993 che
stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e
la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e
istituisce un'Agenzia europea di valutazione dei medicinali
e' pubblicato nella GUCE 24 agosto 1993, n. L 214.
- La direttiva 65/65/CEE del 26 gennaio 1965 per il
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alle medicinali e'
pubblicata nella GUCE del 9 febbraio 1965, n. L 369.
- Il d.-l. n. 536 del 1996 (Misure per il contenimento
della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di
spesa per l'anno 1996), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 ottobre 1996, n. 248, e' stato convertito in legge dalla
legge 23 dicembre 1996, n. 648, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 dicembre 1996, n. 300. Si trascrive il testo
dell'art. 1, comma 4:
"4. Qualora non esista valida alternativa terapeutica,
sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario
nazionale, a partire dal 1 gennaio 1997, i medicinali
innovativi la cui commercializzazione e autorizzata in
altri Stati ma non sul territorio nazionale, i medicinali
non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione
clinica e i medicinali da impiegare per un'indicazone
terapeutica diversa da quella autorizzata, inseriti in
apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato
dalla Commissione unica del farmaco conformemente alle
procedure ed ai criteri accettati dalla stessa. L'onere
derivante dal presente comma, quantificato in lire 30
miliardi per anno, resta a carico del Servizio sanitario
nazionale nell'ambito del tetto di spesa programmato per
l'assistenza farmaceutica".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del d.-l. 25 gennaio
1982, n. 16 (Misure urgenti in materia di prestazioni
integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale)
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1992,
n. 98:
"Art. 1. - A decorrere dal 1 gennaio 1982 e fino
all'entrata in vigore del primo piano sanitario nazionale,
e' sospesa:
a) l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa
prevista dall'art. 5, lettera e), del decreto-legge 30
dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio
1980, n. 33, fatte salve:
1) le prestazioni in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto e fino al termine del ciclo di
cura;
2) le prestazioni in atto per i cittadini che abbiano
dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale
imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.000.000,
o appartengano a famiglia i cui componenti, compreso
l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi
imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo
non superiore a L 3.600.000, aumentato di L 500.000 per
ogni componente, oltre il dichiarante. Per la
determinazione dei predetti limiti massimi di reddito, da
ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione si
deduce la somma annua di L 2.280.000 o quella minore fino a
concorrenza del reddito medesimo;
3) le prestazioni idrotermali;
4) le prestazioni previste dai commi terzo e quarto
art. 57, legge 23 dicembre 1978, n. 833;
5) le prestazioni ortopediche e protesiche nei limiti e
con le modalita' indicati con decreto del Ministro della
sanita' sentito il Consiglio sanitario nazionale. Fino
all'emanazione di tale decreto le prestazioni predette sono
assicurate nei limiti e con le modalita' vigenti".
Il Ministro della sanita', con decreto da emanare entro
il 30 giugno 1982, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, determina le forme morbose, per le quali sono
concedibili i prodotti dietetici e le relative modalita' di
erogazione.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 8-ter del
decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con
modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.
A decorrere dal 1 gennaio 1982 le prestazioni idrotermali
limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle
unita' sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'art.
36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico
del Fondo sanitario nazionale.
Le prestazioni di cui all'alinea precedente, previste a
favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL, sono
garantite, sino all'approvazione del Piano sanitario
nazionale, secondo le condizioni e con le modalita' vigenti
presso gli enti stessi. L'onere per le prestazioni
economiche accessorie a quelle idrotermali e' a carico
delle competenti gestioni previdenziali.
Con decreto del Ministro della sanita', sentiti l'INPS e
l'INAIL, sono annualmente emanate le disposizioni
necessarie per il coordinamento dell'attivita' sanitaria e
amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni,
anche economiche accessorie, di cui alla alinea precedente.
Per il 1982, il versamento al bilancio dello Stato
previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'art. 69,
primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n.
833, e' elevato del 16 per cento rispetto a quello previsto
per il 1981 dal secondo comma dell'art. 8-ter del
decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella
legge 27 giugno 1981, n. 331.
L'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali,
da fruirsi fuori dei congedi ordinari, puo' essere concessa
solo se la malattia sia stata accertata e la relativa
terapia autorizzata da medici dipendenti dalla unita
sanitaria locale, da quelli indicati tra gli specialisti
della patologia in questione, che certifichino la
impossibilita' del rinvio delle cure:
b) l'erogazione delle visite occasionali previste
dall'art. 26 dell'accordo collettivo nazionale per la
regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina
generale e dall'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione dei rapporti con i medici
specialisti pediatri di libera scelta, resi esecutivi con
D.P.R. 13 agosto 1981. L'onere per le prestazioni suddette
e a carico dei richiedenti e i relativi onorari non possono
essere superiori alle somme indicate nei richiamati
accordi.
Resta ferma l'erogazione delle visite occasionali nei
casi di primo intervento per infortuni sul lavoro, nonche'
di quelle a favore degli assistiti, temporaneamente in
Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base a
convenzioni internazionali.
Nulla e' innovato per quanto riguarda il diritto di
accesso ai servizi di cui al quarto comma dell'art. 19
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ivi compresi quelli
di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di
assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazionali
nelle localita' turistiche. E' consentito, tuttavia, il
rimborso della spesa sostenuta, da richiedersi alla U.S.L.
di appartenenza, da parte di:
a) minori degli anni dodici;
b) cittadini di eta' superiore agli anni 60;
c) lavoratori e studenti dimoranti, per regioni connesse
all'attivita' lavorativa e di studio, fuori dal proprio
domicilio;
d) cittadini portatori di handicaps il cui grado di
menomazione e' superiore all'ottanta per cento ai fini
dell'attivita' lavorativa".
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, del gia'
citato d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502:
"6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della
sanita', sentita la Federazione nazionale dei medici e
degli odontoiatri e degli altri ordini e collegi
competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
sono stabiliti i criteri generali per la fissazione delle
tariffe delle prestazioni di cui al comma 5 erogate in
forma diretta nonche' di quelle erogate in forma indiretta,
ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, della legge 23
dicembre 1978, n. 833. Ove l'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
province autonome non intervenga entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta, il Ministro della sanita'
provvede direttamente con atto motivato".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 9, della gia'
richiamata legge n. 549 del 1995:
"9. In sede di prima applicazione del sistema di
renumerazione delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni ed integrazioni, le regioni
fissano il livello massimo delle tariffe da corrispondere
nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un
intervallo di variazione compreso tra il valore delle
tariffe individuate dal Ministro della sanita', con propri
decreti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ed una riduzione di tale valore non superiore
al 20 per cento, fatti salvi i livelli inferiori
individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri
di cui all'art. 3 del decreto del Ministro della sanita' 15
aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del
10 maggio 1994. Per l'assistenza specialistica
ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di
laboratorio, il Ministro della sanita' individua, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
1980, n. 618 sull'assistenza sanitaria ai cittadini
italiani all'estero e' pubblicato nel suppl. ord. alla
Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 1980, n. 275.
- L'ultimo comma dell'art. 2 del d.-l. 8 maggio 1981, n.
208 (Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai
cittadini italiani all'estero ed al personale navigante)
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1981,
n. 344, e' il seguente:
"Agli invalidi per causa di guerra e di servizio,
residenti all'estero, l'assistenza sanitaria continua ad
essere erogata con i criteri e le modalita' previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
618".
- Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 recante "Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, suppl.
ord. Si trascrive il testo dell'art. 18, comma 7:
"7. Restano salve le norme previste dal D.P.R. 31 luglio
1980,
n. 616, dal D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 e dal D.P.R. 31
luglio 1980, n. 620, con gli adattamenti derivanti dalle
disposizioni del presente decreto da effettuarsi con
decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I
rapporti con il personale sanitario per l'assistenza al
personale navigante sono disciplinati con regolamento
ministeriale in conformita', per la parte compatibile, alle
disposizioni di cui all'art. 8. A decorrere dal 1 gennaio
1995, le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria
all'estero in base ai regolamenti della Comunita' europea e
alle convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono
imputate tramite le regioni, ai bilanci delle unita'
sanitarie locali di residenza degli assistiti. I relativi
rapporti finanziari sono definiti in sede di ripartizione
del Fondo sanitario nazionale".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, comma 5, della legge
23 ottobre 1985, n. 595: "Norme per la programmazione
sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88":
"5. Con decreto del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale, previo parere del Consiglio
superiore di sanita', sono previsti i criteri di fruizione,
in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso
centri di altissima specializzazione all'estero in favore
di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni
che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o
in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico. Con
lo stesso decreto sono stabiliti i limiti e le modalita'
per il concorso nella spesa relativa a carico dei bilanci
delle singole unita' sanitarie locali. Non puo' far carico
al Fondo sanitario nazionale la concessione di concorsi
nelle spese di carattere non strettamente sanitario".
- Il testo dell'art. 12, comma 2, del gia' citato decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' il seguente:
"2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla
quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
Ministero del bilancio per le parti di rispettiva
competenza, e' trasferita nei capitoli da istituire nello
stato di previsione del Ministero della sanita' ed
utilizzata per il finanziamento di:
a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta a:
1) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
2) Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
sua competenza;
3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
norma dalle leggi vigenti;
4) istituti zooprofilattici sperimentali per le
problematiche relative a sanita' pubblica veterinaria;
b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di
interesse e rilievo interregionale o nazionale per le
ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti
gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della
comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie
e biotecnologie sanitarie;
c) rimborsi alle unita' sanitarie locali ed alle aziende
ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per
prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del
Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
A decorrere dal 1 gennaio 1995, la quota di cui al
presente comma e' rideterminata ai sensi dell'art. 11,
comma 3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni".