Art. 121.
Vigilanza su enti
1. Sono conservate allo Stato le funzioni di vigilanza e controllo
sugli enti pubblici e privati che operano su scala nazionale o
ultraregionale, ivi compresi gli ordini e collegi professionali. In
particolare, spettano allo Stato le funzioni di approvazione degli
statuti e di autorizzazione a modifiche statutarie nei confronti
degli enti summenzionati.
2. Ferme restando le competenze regionali aventi ad oggetto
l'attivita' assistenziale degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico e le attivita' degli istituti zooprofilattici
sperimentali, sono conservati allo Stato il riconoscimento, il
finanziamento, la vigilanza ed il controllo, in particolare
sull'attivita' di ricerca corrente e finalizzata, degli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati e degli
istituti zooprofilattici sperimentali.
3. La definizione, previa intesa con la Conferenza Statoregioni,
delle attivita' di alta specialita' e dei requisiti necessari per
l'esercizio delle stesse, nonche' il riconoscimento degli ospedali di
rilievo nazionale e di alta specializzazione e la relativa vigilanza
sono di competenza dello Stato. Restano ferme le competenze relative
all'approvazione dei regolamenti degli enti di assistenza ospedaliera
a norma dell'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni,
nonche' quelle previste dallo stesso articolo 4, comma 13.
4. Spettano alle regioni le funzioni di vigilanza e controllo sugli
enti pubblici e privati che operano a livello infraregionale, nonche'
quelle gia' di competenza delle regioni sulle attivita' di servizio
rese dalle articolazioni periferiche degli enti nazionali.
Nota all'art. 121:
- Si trascrivono i commi 12 e 13 dell'art. 4 del sopra
richiamato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
"12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto
concerne l'ospedale Gallieria di Genova, l'Ordine
Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano
l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43,
secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo
restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi
ospedalieri al Servizio nazionale e' regolamentato con le
modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed
i regolamenti sulla dotazione organica e
sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per
la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a
quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro
della sanita'.
13. I rapporti tra l'ospedale Bambino Gesu', appartenente
alla Santa sede, le strutture del Sovrano Militare Ordine
di Malta ed il Servizio sanitario nazionale, relativamente
all'attivita' assistenziale, sono disciplinati da appositi
accordi da stipularsi rispettivamente tra la Santa Sede, il
Sovrano Militare Ordine di Malta ed il Governo italiano".