Art. 122.
                   Vigilanza sui fondi integrativi
  1. Spetta allo  Stato la vigilanza sui  fondi integrativi sanitari,
di cui  all'articolo 9 del  decreto legislativo 30 dicembre  1992, n.
502, istituiti e gestiti a livello ultraregionale.
  2.  E'  conferita alle  regioni  la  vigilanza sui  medesimi  fondi
istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.
 
          Nota all'art. 122:
            - Si riporta il testo dell'art. 9 del d.lgs. n.  502  del
          1992:
            "Art. 9 (Forme integrative di assistenza sanitaria). - 1.
          Possono   essere   istituiti   fondi  integrativi  sanitari
          finalizzati a fornire  prestazioni  aggiuntive  rispetto  a
          quelle  assicurate  dal  Servizio  sanitario  nazionale. Le
          fonti istitutive dei fondi  integrativi  sanitari  sono  le
          seguenti:
             a)  contratti  e  accordi  collettivi,  anche aziendali,
          ovvero, in mancanza, accordi  di  lavoratori,  promossi  da
          sindacati  firmatari  di  contratti collettivi nazionali di
          lavoro;
             b)  accordi  tra  lavoratori  autonomi  e   fra   liberi
          professionisti,  promossi  da loro sindacati o associazioni
          di rilievo almeno provinciale;
             c) regolamenti  di  enti  o  aziende  o  enti  locali  o
          associazioni  senza  scopo  di  lucro  o  societa' di mutuo
          soccorso giuridicamente riconosciute.
            Il fondo integrativo sanitario e' autogestito ovvero puo'
          essere  affidato  in  gestione  mediante  convenzione   con
          societa'  di  mutuo  soccorso  o  con  impresa assicurativa
          autorizzata.
            Entro centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore
          del  decreto  legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517, con
          regolamento emanato dal Presidente della Repubblica  previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro della sanita' di  concerto  con  il  Ministro  del
          lavoro   e   dalla   previdenza   sociale,   sono   dettate
          disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi
          sanitari. Il regolamento disciplina:
             1) le modalita' di costituzione, in linea con i principi
          fissati dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo
          21 aprile 1993, n. 124;
             2) la composizione degli organi di amministrazione e  di
          controllo;
             3) le forme di contribuzione;
             4)   le   modalita'  della  vigilanza  facente  capo  al
          Ministero della sanita';
             5) le modalita' di scioglimento.
            La societa' di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute
          che  gestiscono  unicamente fondi integrativi sanitari sono
          equiparate ai fondi sanitari di cui al presente articolo".
            - Il decreto legislativo C.P.S.  13  settembre  1946,  n.
          233,   recante:      "Ricostituzione   degli  Ordini  delle
          professioni sanitarie e per  la  disciplina  dell'esercizio
          delle  professioni  stesse"  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241, e ratificato  con  legge
          17 aprile 1956, n. 561.
            - Il d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante: "Approvazione
          del  regolamento  per la esecuzione del decreto legislativo
          13 settembre  1946,  n.  233,  sulla  ricostituzione  degli
          Ordini  delle  professioni  sanitarie  e  per la disciplina
          dell'esercizio  delle  professioni  stesse"  e'  pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   16   maggio  1950,  n.  112,
          supplemento ordinario.
            -  L'art.  38  del  d.P.R.  18  novembre  1988,  n.   566
          (Approvazione   del  regolamento  in  materia  di  licenze,
          attestati e abilitazioni aeronautiche, ai  sensi  dell'art.
          731 del codice della navigazione, come modificato dall'art.
          3 della legge 13 maggio 1983, n. 213), cosi' recita:
            "Art.  38  (Ricorso  avverso il giudizio di non idoneita'
          psicofisica).  - 1. Avverso il giudizio  di  non  idoneita'
          psico-fisica  permanente  e'  ammesso ricorso, entro trenta
          giorni dalla data di ricevimento  dell'esito  della  visita
          medica,  alla  Commissione  medica di appello, nominata dal
          Ministro della sanita', di concerto  con  il  Ministro  dei
          trasporti ed il Ministro della difesa.
            2. La Commissione medica di appello e' composta di cinque
          membri,  di  cui  due  ufficiali  medici  C.S.A.  in s.p.e.
          dell'Aeronautica  militare  e  tre  medici,  di   cui   uno
          specialista  in  medicina  aeronautica  e  spaziale  e  due
          funzionari medici dei ruoli del Ministero della sanita'. Le
          funzioni di segretario sono  svolte  da  un  impiegato  del
          Ministero della sanita'.
            3.  Il  Ministero  della  sanita'  dispone  la  visita di
          appello invitando il ricorrente a presentarsi dinanzi  alla
          Commissione medica di appello.
            4.  L'interessato,  ove lo creda, puo' farsi assistere da
          un medico di  sua  fiducia.  La  Commissione,  qualora  non
          condivida  le  osservazioni  del  medico  di  fiducia, deve
          motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.
            5.  Prima  di  formulare  il  suo  giudizio   la   stessa
          Commissione  puo' disporre eventuali ulteriori accertamenti
          sanitari  e  puo'  richiedere  che  il   ricorrente   venga
          sottoposto   a  prove  d'abilita'  in  volo  da  parte  del
          Ministero dei trasporti.
            6. Per gli iscritti al fondo di previdenza del  personale
          di  volo,  dipendente  delle  aziende di navigazione aerea,
          l'organo d'appello e' quello indicato  dall'art.  26  della
          legge 13 luglio 1965, n. 859".