Art. 122. Vigilanza sui fondi integrativi 1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, istituiti e gestiti a livello ultraregionale. 2. E' conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.
Nota all'art. 122: - Si riporta il testo dell'art. 9 del d.lgs. n. 502 del 1992: "Art. 9 (Forme integrative di assistenza sanitaria). - 1. Possono essere istituiti fondi integrativi sanitari finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale. Le fonti istitutive dei fondi integrativi sanitari sono le seguenti: a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali, ovvero, in mancanza, accordi di lavoratori, promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro; b) accordi tra lavoratori autonomi e fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno provinciale; c) regolamenti di enti o aziende o enti locali o associazioni senza scopo di lucro o societa' di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute. Il fondo integrativo sanitario e' autogestito ovvero puo' essere affidato in gestione mediante convenzione con societa' di mutuo soccorso o con impresa assicurativa autorizzata. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del lavoro e dalla previdenza sociale, sono dettate disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi sanitari. Il regolamento disciplina: 1) le modalita' di costituzione, in linea con i principi fissati dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; 2) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo; 3) le forme di contribuzione; 4) le modalita' della vigilanza facente capo al Ministero della sanita'; 5) le modalita' di scioglimento. La societa' di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute che gestiscono unicamente fondi integrativi sanitari sono equiparate ai fondi sanitari di cui al presente articolo". - Il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, recante: "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241, e ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561. - Il d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante: "Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1950, n. 112, supplemento ordinario. - L'art. 38 del d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 (Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione, come modificato dall'art. 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213), cosi' recita: "Art. 38 (Ricorso avverso il giudizio di non idoneita' psicofisica). - 1. Avverso il giudizio di non idoneita' psico-fisica permanente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'esito della visita medica, alla Commissione medica di appello, nominata dal Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei trasporti ed il Ministro della difesa. 2. La Commissione medica di appello e' composta di cinque membri, di cui due ufficiali medici C.S.A. in s.p.e. dell'Aeronautica militare e tre medici, di cui uno specialista in medicina aeronautica e spaziale e due funzionari medici dei ruoli del Ministero della sanita'. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del Ministero della sanita'. 3. Il Ministero della sanita' dispone la visita di appello invitando il ricorrente a presentarsi dinanzi alla Commissione medica di appello. 4. L'interessato, ove lo creda, puo' farsi assistere da un medico di sua fiducia. La Commissione, qualora non condivida le osservazioni del medico di fiducia, deve motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso. 5. Prima di formulare il suo giudizio la stessa Commissione puo' disporre eventuali ulteriori accertamenti sanitari e puo' richiedere che il ricorrente venga sottoposto a prove d'abilita' in volo da parte del Ministero dei trasporti. 6. Per gli iscritti al fondo di previdenza del personale di volo, dipendente delle aziende di navigazione aerea, l'organo d'appello e' quello indicato dall'art. 26 della legge 13 luglio 1965, n. 859".