Art. 122.
Vigilanza sui fondi integrativi
1. Spetta allo Stato la vigilanza sui fondi integrativi sanitari,
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, istituiti e gestiti a livello ultraregionale.
2. E' conferita alle regioni la vigilanza sui medesimi fondi
istituiti e gestiti a livello regionale o infraregionale.
Nota all'art. 122:
- Si riporta il testo dell'art. 9 del d.lgs. n. 502 del
1992:
"Art. 9 (Forme integrative di assistenza sanitaria). - 1.
Possono essere istituiti fondi integrativi sanitari
finalizzati a fornire prestazioni aggiuntive rispetto a
quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale. Le
fonti istitutive dei fondi integrativi sanitari sono le
seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali,
ovvero, in mancanza, accordi di lavoratori, promossi da
sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di
lavoro;
b) accordi tra lavoratori autonomi e fra liberi
professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni
di rilievo almeno provinciale;
c) regolamenti di enti o aziende o enti locali o
associazioni senza scopo di lucro o societa' di mutuo
soccorso giuridicamente riconosciute.
Il fondo integrativo sanitario e' autogestito ovvero puo'
essere affidato in gestione mediante convenzione con
societa' di mutuo soccorso o con impresa assicurativa
autorizzata.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con
regolamento emanato dal Presidente della Repubblica previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del
lavoro e dalla previdenza sociale, sono dettate
disposizioni relative all'ordinamento dei fondi integrativi
sanitari. Il regolamento disciplina:
1) le modalita' di costituzione, in linea con i principi
fissati dall'art. 4, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124;
2) la composizione degli organi di amministrazione e di
controllo;
3) le forme di contribuzione;
4) le modalita' della vigilanza facente capo al
Ministero della sanita';
5) le modalita' di scioglimento.
La societa' di mutuo soccorso giuridicamente riconosciute
che gestiscono unicamente fondi integrativi sanitari sono
equiparate ai fondi sanitari di cui al presente articolo".
- Il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n.
233, recante: "Ricostituzione degli Ordini delle
professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio
delle professioni stesse" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241, e ratificato con legge
17 aprile 1956, n. 561.
- Il d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, recante: "Approvazione
del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo
13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli
Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1950, n. 112,
supplemento ordinario.
- L'art. 38 del d.P.R. 18 novembre 1988, n. 566
(Approvazione del regolamento in materia di licenze,
attestati e abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art.
731 del codice della navigazione, come modificato dall'art.
3 della legge 13 maggio 1983, n. 213), cosi' recita:
"Art. 38 (Ricorso avverso il giudizio di non idoneita'
psicofisica). - 1. Avverso il giudizio di non idoneita'
psico-fisica permanente e' ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di ricevimento dell'esito della visita
medica, alla Commissione medica di appello, nominata dal
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dei
trasporti ed il Ministro della difesa.
2. La Commissione medica di appello e' composta di cinque
membri, di cui due ufficiali medici C.S.A. in s.p.e.
dell'Aeronautica militare e tre medici, di cui uno
specialista in medicina aeronautica e spaziale e due
funzionari medici dei ruoli del Ministero della sanita'. Le
funzioni di segretario sono svolte da un impiegato del
Ministero della sanita'.
3. Il Ministero della sanita' dispone la visita di
appello invitando il ricorrente a presentarsi dinanzi alla
Commissione medica di appello.
4. L'interessato, ove lo creda, puo' farsi assistere da
un medico di sua fiducia. La Commissione, qualora non
condivida le osservazioni del medico di fiducia, deve
motivare nel verbale di visita l'eventuale dissenso.
5. Prima di formulare il suo giudizio la stessa
Commissione puo' disporre eventuali ulteriori accertamenti
sanitari e puo' richiedere che il ricorrente venga
sottoposto a prove d'abilita' in volo da parte del
Ministero dei trasporti.
6. Per gli iscritti al fondo di previdenza del personale
di volo, dipendente delle aziende di navigazione aerea,
l'organo d'appello e' quello indicato dall'art. 26 della
legge 13 luglio 1965, n. 859".