Art. 123.
Contenzioso
1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per
la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati
da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
2. Restano altresi' salve le funzioni della Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie, di cui al decreto del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonche' le
funzioni contenziose della Commissione medica d'appello avverso i
giudizi di inidoneita' permanente al volo, di cui all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
3. Sono inoltre conservate le funzioni consultive esercitate
dall'ufficio medico legale del Ministero della sanita' nei ricorsi
amministrativi o giurisdizionali in materia di pensioni di guerra e
di servizio e nelle procedure di riconoscimento di infermita' da
causa di servizio.