Art. 123.
                             Contenzioso
  1. Sono conservate allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per
la corresponsione  degli indennizzi a favore  di soggetti danneggiati
da  complicanze  di  tipo   irreversibile  a  causa  di  vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
  2. Restano  altresi' salve  le funzioni della  Commissione centrale
per gli  esercenti le  professioni sanitarie, di  cui al  decreto del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre  1946, n. 233, e al decreto
del Presidente  della Repubblica  5 aprile 1950,  n. 221,  nonche' le
funzioni  contenziose della  Commissione medica  d'appello avverso  i
giudizi di inidoneita' permanente al volo, di cui all'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.
  3.  Sono  inoltre  conservate  le  funzioni  consultive  esercitate
dall'ufficio medico  legale del  Ministero della sanita'  nei ricorsi
amministrativi o giurisdizionali  in materia di pensioni  di guerra e
di  servizio e  nelle procedure  di riconoscimento  di infermita'  da
causa di servizio.