Art. 124.
                        Professioni sanitarie
  1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:
  a)  la  disciplina  delle  attivita'  liberoprofessionali  e  delle
relative incompatibilita',  ai sensi dell'articolo 4,  comma 7, della
legge 30  dicembre 1991, n. 412,  e dell'articolo 1, comma  14, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  b)  la determinazione  delle  figure professionali  e dei  relativi
profili  delle professioni  sanitarie, sanitarie  ausiliarie e  delle
arti  sanitarie,  ai sensi  dell'articolo  6,  comma 3,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
  c)  gli adempimenti  in materia  di riconoscimento  dei diplomi  ed
esercizio delle  professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie  ed arti
sanitarie  da  parte  di  cittadini degli  Stati  membri  dell'Unione
europea;
  d) il riconoscimento dei  diplomi per l'esercizio delle professioni
suddette, conseguiti da cittadini  italiani in paesi extracomunitari,
ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;
  e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche
e  la relativa  formazione, di  cui al  decreto legislativo  8 agosto
1991, n.  256, e al  decreto legislativo 8  agosto 1991, n.  257, ivi
compresa l'erogazione delle  borse di studio e  la determinazione dei
requisiti di idoneita' delle strutture ove viene svolta la formazione
specialistica, d'intesa con la Conferenza Statoregioni;
  f) la  determinazione dei requisiti  minimi e dei  criteri generali
relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e
ospedaliere,  nonche' al  conferimento  degli incarichi  dirigenziali
d'intesa con la Conferenza Statoregioni.
  2.  E'  trasferito  alle  regioni il  riconoscimento  del  servizio
sanitario  prestato  all'estero  ai   fini  della  partecipazione  ai
concorsi indetti  a livello regionale  ed infraregionale, ed  ai fini
dell'accesso alle convenzioni con le  USL per l'assistenza generica e
specialistica,  di  cui  alla  legge   10  luglio  1960,  n.  735,  e
all'articolo  26  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  20
dicembre 1979, n. 761.
 
          Note all'art. 124:
            - Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 7, della legge
          30 dicembre 1991, n. 412, recante: "Disposizioni in materia
          di finanza pubblica":
            "7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere
          un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e' incompatibile
          con ogni altro rapporto di lavoro  dipendente,  pubblico  o
          privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale
          con   il   Servizio   sanitario   nazionale   e'   altresi'
          incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o  con  la
          titolarita'  o  con  la  compartecipazione  delle  quote di
          imprese che possono configurare conflitto di interessi  con
          lo  stesso.  L'accertamento delle incompatibilita' compete,
          anche   su  iniziativa  di  chiunque  vi  abbia  interesse,
          all'amministratore  straordinario  della  unita'  sanitaria
          locale al quale compete altresi' l'adozione dei conseguenti
          provvedimenti.    Le  situazioni di incompatibilita' devono
          cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1993,   al
          personale  medico  con rapporto di lavoro a tempo definito,
          in servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
          legge,  e'  garantito  il  passaggio,  a  domanda, anche in
          soprannumero, al rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno.  In
          corrispondenza   dei  predetti  passaggi  si  procede  alla
          riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
          rapporto  orario,  con  progressivo  riassorbimento   delle
          posizioni   soprannumerarie.   L'esercizio   dell'attivita'
          libero-professionale dei  medici  dipendenti  del  Servizio
          sanitario  nazionale  e'  compatibile  col  rapporto  unico
          d'impiego, purche' espletato fuori  dell'orario  di  lavoro
          all'interno  delle  strutture sanitarie o all'esterno delle
          stesse, con esclusione di strutture  private  convenzionate
          con  il  Servizio  sanitario nazionale. Le disposizioni del
          presente comma si  applicano  anche  al  personale  di  cui
          all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio  1980,  n. 382. Per detto personale all'accertamento
          delle incompatibilita' provvedono le autorita'  accademiche
          competenti.  Resta  valido  quanto stabilito dagli articoli
          78, 116 e 117, d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. In sede  di
          definizione degli accordi convenzionali di cui all'art. 48.
          Legge  23  dicembre  1978,  n. 833, e' definito il campo di
          applicazione del principio  di  unicita'  del  rapporto  di
          lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali".
            - Il comma 14 dell'art. 1 della sopra richiamata legge 23
          dicembre 1996, n. 662, cosi' recita:
            "14.  Con  decreto  del Ministro della sanita' da emanare
          entro il 28 febbraio 1997  sono  stabiliti  i  termini  per
          l'attuazione  dei  commi  8,  11  e 12, le modalita' per il
          controllo   del   rispetto   delle    disposizioni    sulla
          incompatibilita',  nonche'  la  disciplina  dei  consulti e
          delle consulenze".
            - Si riporta il testo dell'art.  6,  comma  3,  del  gia'
          citato decreto legislativo n. 502 del 1992:
            "3.  A  norma  dell'art.  1,  lettera  o), della legge 23
          ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario
          infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene  in
          sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
          sanitario  nazionale  e  istituzioni private accreditate. I
          requisiti di idoneita' e l'accreditamento  delle  strutture
          sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
          e  della  ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il
          Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua
          con proprio decreto le figure professionali da formare ed i
          relativi profili.  Il  relativo  ordinamento  didattico  e'
          definito,  ai  sensi  dell'art.  9  della legge 19 novembre
          1990, n. 341, con decreto del Ministro  dell'universita'  e
          della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
          con  il  Ministro  della  sanita'.  Per  tali  finalita' le
          regioni e le universita' attivano  appositi  protocolli  di
          intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della
          legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di
          insegnamento     previsti     dall'ordinamento    didattico
          universitario e' affidata di norma a  personale  del  ruolo
          sanitario  dipendente  dalle  strutture  presso le quali si
          svolge la formazione  stessa,  in  possesso  dei  requisiti
          previsti.  I  rapporti  in attuazione delle predette intese
          sono regolati con appositi accordi tra le  universita',  le
          aziende   ospedaliere,   le  unita'  sanitarie  locali,  le
          istituzioni pubbliche e private accreditate e gli  istituti
          di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico. I diplomi
          conseguiti sono rilasciati a  firma  del  responsabile  del
          corso  e  del  rettore dell'universita' competente. L'esame
          finale, che consiste in una prova scritta ed in  una  prova
          pratica,   abilita   all'esercizio   professionale.   Nelle
          commissioni  di  esame  e'  assicurata   la   presenza   di
          rappresentanti  dei  collegi professionali, ove costituiti.
          I  corsi  di  studio  relativi  alle  figure  professionali
          individuate  ai  sensi  del  presente  art.  e previsti dal
          precedente ordinamento che non siano  stati  riordinati  ai
          sensi  del  citato  art. 9 della legge 19 novembre 1990, n.
          341, sono soppressi  entro  due  anni  a  decorrere  dal  1
          gennaio  1994, garantendo, comunque, il completamento degli
          studi agli studenti che  si  iscrivono  entro  il  predetto
          termine  al  primo anno di corso. A decorrere dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso  alle
          scuole ed ai corsi disciplinati dal presente ordinamento e'
          in  ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola
          secondaria   superiore   di   secondo   grado   di   durata
          quinquennale.  Alle  scuole  ed  ai  corsi disciplinati dal
          precedente ordinamento e per il predetto periodo  temporale
          possono  accedere  gli  aspiranti che abbiano superato   il
          primo biennio di scuola secondaria superiore  per  i  posti
          che  non  dovessero essere coperti dai soggetti in possesso
          del diploma  di  scuola  secondaria  superiore  di  secondo
          grado".
            -   La  legge  8  novembre  1984,  n.  752,  concernente:
          "Riconoscimento di titoli  abilitanti  all'esercizio  delle
          professioni  sanitarie  ausiliarie,  delle  arti ausiliarie
          delle professioni sanitarie e delle  professioni  sanitarie
          tecniche  per  le  quali  non  sia  richiesta la laurea" e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12  novembre  1984,  n.
          311.
            -  Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante:
          "Attuazione della direttiva n.  86/457/CEE,  relativa  alla
          formazione   specifica   in   medicina  generale,  a  norma
          dell'art.  5  della  legge  30  luglio  1990,  n.  212"  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16  agosto 1991, n.
          191.
            - Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257,  recante:
          "Attuazione  della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del
          26 gennaio 1982, recante modifica di  precedenti  direttive
          in  tema  di  formazione  dei  medici  specialisti, a norma
          dell'art.  6  della  legge 29 dicembre 1990, n.  428 (Legge
          comunitaria 1990)" e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 agosto 1991, n. 191.
            -   La   legge   10   luglio   1960,   n.  735,  recante:
          "Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai  medici
          italiani  negli  ospedali  all'estero", e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1960, n. 184.
            - L'art. 26 del d.P.R. 20 dicembre 1979,  n.  761  (Stato
          giuridico del personale delle universita' sanitarie locali)
          e' il seguente:
            "Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili). - Gli istituti,
          enti  e  istituzioni  private,  i  cui ospedali siano stati
          considerati presidi delle unita' sanitaria locale ai  sensi
          del  secondo  comma  dell'art.   43 della legge 23 dicembre
          1978, n. 833, e il Sovrano ordine militare  di  Malta,  ove
          gli  ordinamenti  del  personale  in  servizio  nei  propri
          presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti  con
          le  disposizioni  del  presente decreto, possono ottenere a
          domanda, con decreto del Ministro della  sanita',  ai  fini
          degli  esami  di  idoneita'  ed  ai  fini  dei  concorsi di
          assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi
          e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai  servizi  e
          titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita'
          sanitarie  locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del
          provvedimento di equiparazione sono valutati con i  criteri
          di cui al successivo comma.
            Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio
          prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con
          rapporto   continuativo   e'   equiparato,  ai  fini  della
          valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per  il
          25  per cento della sua durata, al servizio prestato presso
          gli ospedali pubblici nella posizione  funzionale  iniziale
          della categoria di appartenenza.
            Il  servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e
          dai cittadini  di  cui  all'art.  11  nelle  istituzioni  e
          fondazioni  sanitarie  pubbliche  e  private senza scopo di
          lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di  cui
          all'art.  2,  e'  riconosciuto ai fini dei concorsi e degli
          esami di idoneita' con le modalita' stabilite  nella  legge
          10 luglio 1960, n. 735".