Art. 124.
Professioni sanitarie
1. Sono conservate allo Stato le seguenti funzioni amministrative:
a) la disciplina delle attivita' liberoprofessionali e delle
relative incompatibilita', ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dell'articolo 1, comma 14, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662;
b) la determinazione delle figure professionali e dei relativi
profili delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie e delle
arti sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
c) gli adempimenti in materia di riconoscimento dei diplomi ed
esercizio delle professioni sanitarie, sanitarie ausiliarie ed arti
sanitarie da parte di cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea;
d) il riconoscimento dei diplomi per l'esercizio delle professioni
suddette, conseguiti da cittadini italiani in paesi extracomunitari,
ai sensi della legge 8 novembre 1984, n. 752;
e) la programmazione del fabbisogno per le specializzazioni mediche
e la relativa formazione, di cui al decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 256, e al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, ivi
compresa l'erogazione delle borse di studio e la determinazione dei
requisiti di idoneita' delle strutture ove viene svolta la formazione
specialistica, d'intesa con la Conferenza Statoregioni;
f) la determinazione dei requisiti minimi e dei criteri generali
relativi all'ammissione all'impiego del personale delle aziende USL e
ospedaliere, nonche' al conferimento degli incarichi dirigenziali
d'intesa con la Conferenza Statoregioni.
2. E' trasferito alle regioni il riconoscimento del servizio
sanitario prestato all'estero ai fini della partecipazione ai
concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale, ed ai fini
dell'accesso alle convenzioni con le USL per l'assistenza generica e
specialistica, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, e
all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761.
Note all'art. 124:
- Si trascrive il testo dell'art. 4, comma 7, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, recante: "Disposizioni in materia
di finanza pubblica":
"7. Con il Servizio sanitario nazionale puo' intercorrere
un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto e' incompatibile
con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o
privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale
con il Servizio sanitario nazionale e' altresi'
incompatibile con l'esercizio di altre attivita' o con la
titolarita' o con la compartecipazione delle quote di
imprese che possono configurare conflitto di interessi con
lo stesso. L'accertamento delle incompatibilita' compete,
anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse,
all'amministratore straordinario della unita' sanitaria
locale al quale compete altresi' l'adozione dei conseguenti
provvedimenti. Le situazioni di incompatibilita' devono
cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A decorrere dal 1 gennaio 1993, al
personale medico con rapporto di lavoro a tempo definito,
in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge, e' garantito il passaggio, a domanda, anche in
soprannumero, al rapporto di lavoro a tempo pieno. In
corrispondenza dei predetti passaggi si procede alla
riduzione delle dotazioni organiche, sulla base del diverso
rapporto orario, con progressivo riassorbimento delle
posizioni soprannumerarie. L'esercizio dell'attivita'
libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio
sanitario nazionale e' compatibile col rapporto unico
d'impiego, purche' espletato fuori dell'orario di lavoro
all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle
stesse, con esclusione di strutture private convenzionate
con il Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche al personale di cui
all'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. Per detto personale all'accertamento
delle incompatibilita' provvedono le autorita' accademiche
competenti. Resta valido quanto stabilito dagli articoli
78, 116 e 117, d.P.R. 28 novembre 1990, n. 384. In sede di
definizione degli accordi convenzionali di cui all'art. 48.
Legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' definito il campo di
applicazione del principio di unicita' del rapporto di
lavoro a valere tra i diversi accordi convenzionali".
- Il comma 14 dell'art. 1 della sopra richiamata legge 23
dicembre 1996, n. 662, cosi' recita:
"14. Con decreto del Ministro della sanita' da emanare
entro il 28 febbraio 1997 sono stabiliti i termini per
l'attuazione dei commi 8, 11 e 12, le modalita' per il
controllo del rispetto delle disposizioni sulla
incompatibilita', nonche' la disciplina dei consulti e
delle consulenze".
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 3, del gia'
citato decreto legislativo n. 502 del 1992:
"3. A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23
ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario
infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in
sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio
sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I
requisiti di idoneita' e l'accreditamento delle strutture
sono disciplinati con decreto del Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il
Ministro della sanita'. Il Ministro della sanita' individua
con proprio decreto le figure professionali da formare ed i
relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e'
definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre
1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto
con il Ministro della sanita'. Per tali finalita' le
regioni e le universita' attivano appositi protocolli di
intesa per l'espletamento dei corsi di cui all'art. 2 della
legge 19 novembre 1990, n. 341. La titolarita' dei corsi di
insegnamento previsti dall'ordinamento didattico
universitario e' affidata di norma a personale del ruolo
sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si
svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti
previsti. I rapporti in attuazione delle predette intese
sono regolati con appositi accordi tra le universita', le
aziende ospedaliere, le unita' sanitarie locali, le
istituzioni pubbliche e private accreditate e gli istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico. I diplomi
conseguiti sono rilasciati a firma del responsabile del
corso e del rettore dell'universita' competente. L'esame
finale, che consiste in una prova scritta ed in una prova
pratica, abilita all'esercizio professionale. Nelle
commissioni di esame e' assicurata la presenza di
rappresentanti dei collegi professionali, ove costituiti.
I corsi di studio relativi alle figure professionali
individuate ai sensi del presente art. e previsti dal
precedente ordinamento che non siano stati riordinati ai
sensi del citato art. 9 della legge 19 novembre 1990, n.
341, sono soppressi entro due anni a decorrere dal 1
gennaio 1994, garantendo, comunque, il completamento degli
studi agli studenti che si iscrivono entro il predetto
termine al primo anno di corso. A decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, per l'accesso alle
scuole ed ai corsi disciplinati dal presente ordinamento e'
in ogni caso richiesto il possesso di un diploma di scuola
secondaria superiore di secondo grado di durata
quinquennale. Alle scuole ed ai corsi disciplinati dal
precedente ordinamento e per il predetto periodo temporale
possono accedere gli aspiranti che abbiano superato il
primo biennio di scuola secondaria superiore per i posti
che non dovessero essere coperti dai soggetti in possesso
del diploma di scuola secondaria superiore di secondo
grado".
- La legge 8 novembre 1984, n. 752, concernente:
"Riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle
professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie
tecniche per le quali non sia richiesta la laurea" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1984, n.
311.
- Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante:
"Attuazione della direttiva n. 86/457/CEE, relativa alla
formazione specifica in medicina generale, a norma
dell'art. 5 della legge 30 luglio 1990, n. 212" e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1991, n.
191.
- Il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, recante:
"Attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del
26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive
in tema di formazione dei medici specialisti, a norma
dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge
comunitaria 1990)" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
16 agosto 1991, n. 191.
- La legge 10 luglio 1960, n. 735, recante:
"Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici
italiani negli ospedali all'estero", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1960, n. 184.
- L'art. 26 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato
giuridico del personale delle universita' sanitarie locali)
e' il seguente:
"Art. 26 (Servizi e titoli equiparabili). - Gli istituti,
enti e istituzioni private, i cui ospedali siano stati
considerati presidi delle unita' sanitaria locale ai sensi
del secondo comma dell'art. 43 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e il Sovrano ordine militare di Malta, ove
gli ordinamenti del personale in servizio nei propri
presidi sanitari siano equipollenti a quelli stabiliti con
le disposizioni del presente decreto, possono ottenere a
domanda, con decreto del Ministro della sanita', ai fini
degli esami di idoneita' ed ai fini dei concorsi di
assunzione e dei trasferimenti, l'equiparazione dei servizi
e dei titoli acquisiti dal proprio personale ai servizi e
titoli acquisiti dal personale in servizio presso le unita'
sanitarie locali. I servizi e i titoli acquisiti prima del
provvedimento di equiparazione sono valutati con i criteri
di cui al successivo comma.
Salvo quanto previsto dal precedente art. 15, il servizio
prestato nelle case di cura convenzionate dal personale con
rapporto continuativo e' equiparato, ai fini della
valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, per il
25 per cento della sua durata, al servizio prestato presso
gli ospedali pubblici nella posizione funzionale iniziale
della categoria di appartenenza.
Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e
dai cittadini di cui all'art. 11 nelle istituzioni e
fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di
lucro, equiparabile a quello prestato dal personale di cui
all'art. 2, e' riconosciuto ai fini dei concorsi e degli
esami di idoneita' con le modalita' stabilite nella legge
10 luglio 1960, n. 735".