Art. 125.
Ricerca scientifica
1. Sono mantenute allo Stato le funzioni amministrative in materia
di ricerca scientifica, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera
p), della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra cui quelle concernenti:
a) la sperimentazione clinica di medicinali, presidi
medicochirurgici, dispositivi medici, nonche' la protezione e tutela
degli animali impiegati a fini scientifici e sperimentali;
b) la cooperazione scientifica internazionale.
Nota all'art. 125:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.