Art. 126.
Profilassi internazionale
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera i), della legge 15
marzo 1997, n. 59, sono mantenute allo Stato, anche avvalendosi delle
aziende USL sulla base di apposito accordo definito in sede di
Conferenza unificata, le funzioni amministrative in materia di
profilassi internazionale, con particolare riferimento ai controlli
igienicosanitari alle frontiere, ai controlli sanitari delle
popolazioni migranti, nonche' ai controlli veterinari infracomunitari
e di frontiera.
Nota all'art. 126:
- Per il testo dell'art. 1 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.