Art. 127.
Riordino di strutture
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59, si provvede al riordino dell'Istituto superiore di sanita', del
Consiglio superiore di sanita', dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza del lavoro.
Nota all'art. 127:
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.