Art. 127.
                        Riordino di strutture
  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59, si provvede  al riordino dell'Istituto superiore  di sanita', del
Consiglio   superiore   di   sanita',  dell'Istituto   superiore   di
prevenzione e sicurezza del lavoro.
 
          Nota all'art. 127:
            - Per il testo dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997  si
          veda in nota all'art. 3.