Art. 168. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione e' disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.".
Nota all'art. 168: - Il testo vigente dell'articolo 17 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, e' il seguente: "Art. 17 (Riunione di processi). - 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice puo' essere disposta quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi: a) nei casi previsti dall'art. 12; b) nei casi di reato continuato; c) nei casi di reati commessi da piu' persone in danno reciproco le une delle altre; d) nei casi in cui la prova di un reato o di una circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza. 1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione e' disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi.".