Art. 168.

  1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 17 del codice di procedura penale
e' aggiunto il seguente:
  "1-bis.  Se  alcuni  dei  processi  pendono  davanti  al  tribunale
collegiale  ed altri davanti al tribunale monocratico, la riunione e'
disposta  davanti  al  tribunale  in  composizione  collegiale.  Tale
composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei
processi.".
 
           Nota all'art. 168:
            -  Il  testo  vigente  dell'articolo  17  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dal  decreto  legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  17  (Riunione  di  processi).  - 1. La riunione di
          processi pendenti nello stesso stato  e  grado  davanti  al
          medesimo   giudice   puo'   essere   disposta   quando  non
          pregiudichi la rapida definizione degli stessi:
             a) nei casi previsti dall'art. 12;
             b) nei casi di reato continuato;
             c) nei casi di reati commessi da piu' persone  in  danno
          reciproco le une delle altre;
             d)  nei  casi  in  cui  la  prova  di  un reato o di una
          circostanza di esso influisce sulla prova di un altro reato
          o di una sua circostanza.
            1-bis.  Se  alcuni  dei  processi  pendono   davanti   al
          tribunale   collegiale   ed   altri  davanti  al  tribunale
          monocratico, la riunione e' disposta davanti  al  tribunale
          in  composizione  collegiale. Tale composizione resta ferma
          anche nel caso di successiva separazione dei processi.".