Art. 169.

  1.  Il  capo  VI  del  titolo I del libro I del codice di procedura
penale e' sostituito dal seguente:
                              "Capo VI
                Capacita' e composizione del giudice
  Art.  33.  (Capacita' del giudice). - 1. Le condizioni di capacita'
del  giudice  e  il  numero  dei  giudici necessario per costituire i
collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.
  2.  Non  si  considerano  attinenti  alla  capacita' del giudice le
disposizioni  sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e
alle  sezioni,  sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei
processi a sezioni, collegi e giudici.
  3. Non si considerano altresi' attinenti alla capacita' del giudice
ne'   al  numero  dei  giudici  necessario  per  costituire  l'organo
giudicante  le  disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al
tribunale collegiale o monocratico.
  Art.   33-bis.   (Attribuzioni   del   tribunale   in  composizione
collegiale).  -  1.  Sono  attribuiti  al  tribunale  in composizione
collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:
    a) delitti indicati nell'articolo 407 comma 2, lettera a), sempre
che per essi non sia stabilita la competenza della corte di assise;
    b)  delitti  previsti  dal  capo I del titolo II del libro II del
codice  penale, esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331 comma
1, 332, 334 e 335;
    c)  delitti  previsti dagli articoli 416, 416-ter, 419, 420 comma
3, 426, 428, 429 comma 2, 430, 431 comma 2, 432 comma 3, 433 comma 3,
434  comma  2,  440,  449  comma  2,  452 comma 1, numeri 1 e 2, 499,
513-bis,  564,  578  comma  1,  609-bis, 609-quater, 609-octies, 644,
648-bis e 648-ter del codice penale;
    d)  delitti  previsti  dagli articoli 2621, 2628, 2629 e 2637 del
codice   civile,   nonche'   dalle   disposizioni  che  ne  estendono
l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati;
    e)  delitti previsti dagli articoli 1135, 1136, 1137, 1138 e 1153
del  codice  della  navigazione  approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327;
    f)   delitti   previsti   dagli  articoli  6  e  11  della  legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1;
    g)  delitti previsti dagli articoli 216, 223 e 228 della legge 16
marzo   1942,   n.   267,  in  materia  fallimentare,  nonche'  dalle
disposizioni  che  ne  estendono l'applicazione a soggetti diversi da
quelli in essi indicati;
    h)  delitti  previsti  dall'articolo 1 del decreto legislativo 14
febbraio  1948,  n.  43,  in  materia  di  associazioni  di carattere
militare;
    i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa
della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione;
    l)  delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978,
n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;
    m)  delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennalo 1982,
n. 17, in materia di associazioni segrete;
    n)  delitto  previsto  dall'articolo  29  comma  2 della legge 13
settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione;
    o)  delitto  previsto  dall'articolo  12-quinquies  comma 1 della
legge  7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento
di valori;
    p)  delitti  previsti  dall'articolo 6 commi 3 e 4 della legge 25
giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e
religiosa;
    q) delitti previsti dall'articolo 25 comma 1 della legge 9 luglio
1990, n. 185 e dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496,
in materia di armamenti ed armi chimiche.
  2. Sono attribuiti altresi' al tribunale in composizione collegiale
i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a
venti  anni.  Per  la  determinazione  della  pena  si ha riguardo al
massimo  della  pena  stabilita dalla legge per il reato, consumato o
tentato,  tenuto  conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le
circostanze aggravanti.
  Art.   33-ter.   (Attribuzioni   del   tribunale   in  composizione
monocratica).  - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 33-bis o da
altre  disposizioni  di  legge,  il tribunale giudica in composizione
monocratica.
  Art.  33-quater.  (Effetti della connessione sulla composizione del
giudice).  - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla
cognizione del tribunale in composizione collegiale ed altri a quella
del   tribunale   in   composizione   monocratica,  si  applicano  le
disposizioni  relative al procedimento davanti al giudice collegiale,
al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.".