Art. 170.

  1. Dopo il capo VI del titolo I del libro I del codice di procedura
penale e' inserito il seguente:
                            "Capo VI-bis
             Provvedimenti sulla composizione collegiale
                     o monocratica del tribunale
  Art.   33-quinquies.   (Inosservanza   delle   disposizioni   sulla
composizione   collegiale   o   monocratica   del  tribunale).  -  1.
L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati
alla   cognizione   del   tribunale   in  composizione  collegiale  o
monocratica  e delle disposizioni processuali collegate e' rilevata o
eccepita,  a  pena di decadenza, prima della conclusione dell'udienza
preliminare   o,   se   questa  manca,  entro  il  ter-mine  previsto
dall'articolo  491  comma  1.  Entro quest'ultimo termine deve essere
riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.
  Art. 33-sexies. (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare).
-  1.  Se  nell'udienza  preliminare  il giudice ritiene che il reato
appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica,
pronuncia  ordinanza  e contestuale decreto di citazione a giudizio a
norma  dell'articolo  555,  disponendo  la trasmissione degli atti al
pubblico ministero.
  2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424 commi 2
e 3, 557, 558 e 559.
  Art. 33-septies. (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo
grado). - 1. Nel dibattimento di primo grado, il collegio, se ritiene
che  il  reato  appartiene  alla  cognizione del giudice monocratico,
pronuncia ordinanza e fissa la data dell'udienza davanti a questo; se
il   giudice   monocratico  ritiene  che  il  reato  appartiene  alla
cognizione  del collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli
atti al pubblico ministero.
  2. Si applica la disposizione dell'articolo 486 comma 4.
  Art.  33-octies.  (Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o
dalla  corte di cassazione). - 1. Il giudice di appello o la corte di
cassazione   pronuncia   sentenza   di   annullamento   e  ordina  la
trasmissione  degli  atti  al pubblico ministero presso il giudice di
primo   grado   quando   ritiene  l'inosservanza  delle  disposizioni
sull'attribuzione   dei   reati  alla  cognizione  del  tribunale  in
composizione  collegiale  o  monocratica, purche' la stessa sia stata
tempestivamente  eccepita  e  l'eccezione  sia  stata  riproposta nei
motivi di impugnazione.
  2.  Il  giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene
che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione
monocratica.
  Art.   33-nonies.   (Validita'   delle   prove   acquisite).  -  1.
L'inosservanza  delle  disposizioni  sulla  composizione collegiale o
monocratica  del tribunale non determina l'invalidita' degli atti del
procedimento, ne' l'inutilizzabilita' delle prove gia' acquisite.".