Art. 112.
                               Oggetto

  1.  Il  presente  capo  ha  come  oggetto  le  funzioni e i compiti
amministrativi in tema di "salute umana" e di "sanita' veterinaria".
  2. Restano esclusi dalla disciplina del presente capo le funzioni e
i  compiti  amministrativi  concernenti  le  competenze  sanitarie  e
medicolegali  delle forze armate, dei corpi di polizia, del Corpo dei
vigili del fuoco, delle Ferrovie dello Stato.
  3.  Resta  invariato  il  riparto di competenze tra Stato e regioni
stabilito  dalla  vigente  normativa  in  materia  sanitaria  per  le
funzioni concernenti:
    a) le sostanze stupefacenti e psicotrope e la tossicodipendenza;
    b) la procreazione umana naturale ed assistita;
    c) i rifiuti speciali derivanti da attivita' sanitarie, di cui al
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
    d)  la  tutela  sanitaria rispetto alle radiazioni ionizzanti, di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
    e)  la dismissione dell'amianto, di cui alla legge 27 marzo 1992,
n. 257;
    f)  il  sangue  umano  e  i  suoi  componenti,  la  produzione di
plasmaderivati ed i trapianti;
    g)  la  sorveglianza  ed  il controllo di epidemie ed epizozie di
dimensioni nazionali o internazionali;
    h)  la  farmacovigilanza e farmacoepidemiologia nonche' la rapida
allerta sui prodotti irregolari;
    i) l'impiego confinato e la emissione deliberata nell'ambiente di
microrganismi geneticamente modificati.