Art. 114.
                      Conferimenti alle regioni
  1.  Sono  conferiti  alle regioni, secondo le modalita' e le regole
fissate  dagli  articoli  del  presente  capo,  tutte le funzioni e i
compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita' veterinaria,
salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato.
  2.  I  conferimenti di cui al presente capo si intendono effettuati
come  trasferimenti,  con  la  sola  esclusione  delle funzioni e dei
compiti amministrativi concernenti i prodotti cosmetici, effettuati a
titolo di delega.