Art. 116.
                             Pianificazione
      1.  L'individuazione  degli  obiettivi essenziali e dei criteri
    comuni  di azione amministrativa relativi ai piani e programmi di
    settore adottati dalle regioni e' operata con atti di indirizzo e
    coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997,
    n.  59,  nel  rispetto  dei piani e programmi di cui all'articolo
    115, comma 1, lettera a) del presente decreto legislativo.
      2.  Le  funzioni  gia'  esercitate  da  commissioni e organismi
    ministeriali,  anche  a composizione mista o paritetica con altre
    amministrazioni,  in  relazione  ai  piani e programmi di settore
    conferiti  alle  regioni, sono soppresse. Con regolamento emanato
    ai  sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
    59,   e'   operato  il  riordino  delle  medesime  commissioni  e
    organismi, provvedendo alla relativa soppressione nei casi in cui
    non permangano funzioni residue.