Art. 117.
                          Interventi d'urgenza
      1.  In  caso  di  emergenze  sanitarie  o  di igiene pubblica a
    carattere  esclusivamente  locale  le  ordinanze  contingibili  e
    urgenti  sono  adottate  dal  sindaco, quale rappresentante della
    comunita'  locale.  Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti
    d'urgenza,  ivi compresa la costituzione di centri e organismi di
    referenza  o  assistenza,  spetta  allo  Stato  o alle regioni in
    ragione   della   dimensione   dell'emergenza   e  dell'eventuale
    interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
      2.  In  caso  di  emergenza che interessi il territorio di piu'
    comuni,  ogni  sindaco  adotta le misure necessarie fino a quando
    non intervengano i soggetti competenti ai sensi del comma 1.